Il Lavoratore ai sensi del Testo Unico - FAQ

Scopri cosa dice la normativa disciplinata dal D.Lgs 81/08 riguardo la formazione e informazione dei lavoratori riguardo ai rischi presenti in azienda e alle rispettive misure di sicurezza.

Qual è la definizione di Lavoratore nel D.Lgs 81/08?

La definizione del lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro è contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs 81/2008, che al comma 1, lettera a) lo descrive come:

"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari"

Dunque, ad esclusione dei domestici e degli addetti ai servizi familiari, ciascun soggetto che rientra nella definizione, si configura come lavoratore ai fini della sicurezza. Specifichiamo che, in presenza di almeno un lavoratore o di un soggetto equiparabile ad esso, per il datore di lavoro scatta l'obbligo di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08.

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Chi viene equiparato a lavoratore nel d.lgs 81/08?

Il D.Lgs 81/08 si applica a tutti i lavoratori comprese le seguenti figure equiparate, le quali sono elencate sempre all'interno dell'articolo 2. Esse sono

  • i soci lavoratori di cooperativa o di società;
  • i soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art.18 legge 24/06/1997);
  • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
  • i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
  • i volontari che effettua il servizio civile;
  • i soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili (D.Lgs 468/97);

Per esemplificare in maniera più comprensibile, rientrano in questa categoria anche i lavoratori a progetto, quelli interinali, quelli a chiamata e gli apprendisti.

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Qual è l'obbligo che i lavoratori devono osservare?

Gli obblighi del lavoratore sono stabiliti dall'articolo 20 del D.lgs 81/08. Riassumendo, il lavoratore ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni del Datore di lavoro in relazione a mezzi forniti, dispositivi di protezione e misure di sicurezza in generale, agendo in maniera tale da non mettere in pericolo se stesso o le altre persone, mettendo in atto quanto appreso durante la sua formazione, per questo motivo tra gli obblighi principali rientra quello di partecipare ai percorsi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro.


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Valido ai sensi del D.lgs 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni."


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Il lavoratore può essere sanzionato per motivi di salute e sicurezza sul lavoro?

Si, iI lavoratore può essere sanzionato a seguito di inadempimenti relativi agli obblighi sanciti dall'art. 20. Ad esempio, il lavoratore può essere sanzionato nel caso in cui non utilizza o manomette i dpi forniti dal datore di lavoro anche se, nella realtà dei fatti è improbabile che ciò accada in quanto, generalmente, si sceglie di procedere tramite segnalazioni o richiami ufficiali, eccetto nei casi in cui da quell'omissione o manomissione derivino incidenti o infortuni.

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Quali sono i diritti dei lavoratori ai fini la sicurezza?

Il D.Lgs 81/08 stabilisce che il lavoratore ha il diritto inalienabile di essere salvaguardato durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Tale diritto è alla base di tutti gli adempimenti previsti dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, a partire dalla Valutazione dei Rischi presenti in azienda.

In sintesi i lavoratori, ai fini della sicurezza, hanno il diritto di:

  • ricevere dal datore di lavoro i dispositivi di protezione volti a proteggerli dai rischi, siano essi individuali (DPI) o collettivi (DPC).
  • ricevere un controllo sanitario adeguato da parte di medico competente, ovvero all'attivazione della sorveglianza sanitaria, in presenza di determinati rischi previsti dall'articolo 41 del Testo Unico;
  • informazione, formazione e addestramento secondo le modalità previste dalla normativa, peressere messi a conoscenza dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
  • allontanarsi dal luogo di lavoro mettendosi al sicuro in presenza di pericoli gravi ed imminenti e di non riprendere l'attività lavorativa finché la situazione non sia rientrata. Inoltre, deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa o pregiudizio derivante da tale abbandono, al netto dei casi in cui egli abbia commesso delle negligenze.
  • eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza sul lavoro e di consultarsi con essi per accertarsi che gli adempimenti previsti dalla normativa siano effettivamente applicati.
  • non essere gravati dagli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di tutto ciò che è inerente alla sicurezza sul lavoro, come le spese sostenute per l'installazione di misure di protezione, l'acquisto di DPI ecc…
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Cosa si intende per formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza?

La formazione, insieme all'informazione e all'addestramento, fa parte di processo di trasmissione di conoscenze e procedure finalizzato a fare acquisire al lavoratore la competenza necessaria per svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza identificando e gestendo i rischi correlati alla propria mansione. Le procedure di informazione, formazione ed addestramento del lavoratore sono definite nello specifico dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 che ne stabilisce l'obbligo. La durata i contenuti minimi e le modalità della formazione per i lavoratori sono definiti dall'Accordo tra Stato e Regioni 223 del 21/12/2011 che stabilisce che il loro programma sia essenzialmente diviso in due parti:

  • Parte generale
    che tratta conoscenze base sulla sicurezza sul lavoro, cenni normativi, definizioni e principi ed è comune a tutti i lavoratori
  • Parte specifica
    che tratta argomenti di durata e contenuto variabile in base al livello di rischio presente in azienda;

Per quanto riguarda la durata specifica della formazione iniziale, in base al livello di rischio avremo:

  • Corso per lavoratori esposti a rischio basso di 8 ore (4 ore parte generale + 4 ore parte specifica);
  • Corso per lavoratori esposti a rischio medio di 12 ore (4 ore parte generale + 8 ore parte specifica);
  • Corso per lavoratori esposti a rischio alto di 16 ore (4 ore parte generale + 12 ore parte specifica).

Ai sensi della normativa, la preparazione ottenuta con i corsi di formazione deve essere rinnovata ogni 5 anni frequentando appositi aggiornamenti della durata di 6 ore.

Per quanto riguarda l'erogazione, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 2016 è possibile svolgere in modalità e-learning (FAD Asincrona):

  • la parte generale di 4 ore;
  • la parte specifica a rischio basso di 4 ore;
  • il corso di aggiornamento di 6 ore;

Mentre le parti specifiche per i lavoratori esposti a rischio medio e alto sono valide online soltanto in FAD sincrona, ovvero in videoconferenza.


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Quando deve avvenire la formazione ed informazione del lavoratore?

La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e prima che il lavoratore venga adibito alla mansione da svolgere e deve concludersi entro un limite massimo di 60 giorni dall'avvenuta assunzione. Deve essere somministrata tramite corsi di formazione cui modalità, contenuti e durata sono stabilite dalla normativa. Inoltre, la formazione dei lavoratori deve ripetersi:

  • In occasione di trasferimento o cambio di mansione;
  • In occasione di modifiche al processo lavorativo che alterino la sicurezza (introduzione di nuove attrezzature, sostanze pericolose ecc);
  • Ogni 5 anni per motivi di aggiornamento delle competenze.

Per quanto riguarda l'ultimo punto va puntualizzato che è prevista un'eccezione per i lavoratori dell'edilizia in quanto, ai sensi del nuovo CCNL di settore siglato a marzo 2022, è necessario svolgere l'aggiornamento ogni 3 anni.

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La formazione dei lavoratori viene realizzata in orario di lavoro?

Si, l'attività formativa e informativa viene realizzata in orario di lavoro e nell'ipotetico caso in cui ciò non sia possibile e si debbano somministrare i corsi di formazione fuori orario di lavoro le ore extra impiegate devono essere corrisposte al lavoratore sottoforma di retribuzione di ore di straordinario.

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Chi deve pagare?

La formazione non devono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, secondo il Testo Unico le spese devono essere sostenute il Datore di Lavoro. Oltre al coprire le spese il datore di lavoro deve garantire il regolare compenso lavorativo durante tutto il tempo che il lavoratore spende per la sua formazione, quindi le ore impiegate nella formazione non devono essere recuperate dal lavoratore. In caso di corsi fuori sede, al lavoratore dovrà essere corrispsoto anche il rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiutasse di retribuire ai lavoratori il tempo in questione, questi ultimi potrebbero agire in sede giudiziale richiedendo il rimborso del costo della formazione dovuto alla mancata retribuzione.

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