Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
In molte aziende, oltre al personale dipendente, vengono utilizzate attrezzature speciali per migliorare l'efficienza del lavoro. Tuttavia, l'uso di tali macchinari comporta potenziali rischi per i lavoratori, pertanto il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce specifici requisiti e obblighi da adempiere regolarmente. In questo articolo forniremo delle indicazioni chiare e complete su quello che, a nostro avviso, è uno dei principali adempimenti relativi alle attrezzature, ovvero i controlli periodici. Rifacendoci alla normativa, spiegheremo a tutti i datori di lavoro, sia a quelli più navigati a che quelli meno esperti, come svolgere questi controlli periodici nel modo corretto.
Cosa sono le verifiche periodiche e a cosa servono?
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro costituiscono un insieme di controlli attentamente pianificati e eseguiti al fine di garantire che tali dispositivi rispettino una serie di criteri fondamentali. Questi includono la conformità alle istruzioni di installazione fornite dal produttore, che assicurano un corretto posizionamento e montaggio dell'attrezzatura.
Inoltre, durante queste verifiche, viene valutato lo stato di manutenzione e conservazione dell'attrezzatura, per accertarsi che sia mantenuta in condizioni ottimali per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Si controlla anche se le condizioni di sicurezza previste originariamente dal produttore sono ancora rispettate e se vi sono eventuali specifiche aggiuntive riguardanti l'attrezzatura in questione che devono essere soddisfatte.
Un aspetto cruciale delle verifiche periodiche è anche la valutazione dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza integrati nell'attrezzatura. Ciò include, ad esempio, l'esame della funzionalità di sistemi di bloccaggio, di emergenza o di protezione, per garantire che siano in grado di svolgere efficacemente il loro ruolo nel prevenire incidenti o danni.
Quali attrezzature sono sottoposte a verifiche periodiche?
Non tutte le attrezzature uilizzate sono soggette a verifica periodica, quelle che lo sono sono indicate, come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 art. 71, all'interno dell'Allegato VII e possono essere suddivise in tre principali categorie:
Attrezzature per Sollevamento Cose | Questa categoria comprende una vasta gamma di dispositivi utilizzati per sollevare oggetti pesanti. Tra queste attrezzature troviamo le gru a torre, le gru su autocarro, le autogru, le gru a struttura limitata, le gru a ponte e a portale, i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli argani e i paranchi, così come gli idroestrattori. |
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Attrezzature per Sollevamento Persone | Questa categoria riguarda le attrezzature utilizzate per sollevare persone durante le operazioni di lavoro in altezza. Includono piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili e ponti sospesi. |
Attrezzature a Pressione | Questa categoria comprende dispositivi che operano sotto pressione, come generatori di vapore e recipienti di gas e vapore. Queste attrezzature richiedono particolare attenzione e devono essere sottoposte a verifiche periodiche per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. |
Quali sono le visite periodiche
Le verifiche periodiche alle quali devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro, come specificato nell'allegato VII, si dividono in due categorie principali:
- la prima verifica periodica;
- le verifiche successive alla prima.
Per la prima verifica periodica, il datore di lavoro può avvalersi dell'INAIL, che deve completare l'operazione entro 45 giorni dalla richiesta. Trascorso questo periodo senza risposta, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti privati abilitati.
Le verifiche successive, invece, possono essere effettuate da diversi soggetti a scelta del datore di lavoro, seguendo le procedure indicate. Tali soggetti possono essere:
- ASL;
- ARPA;
- soggetti pubblici o privati abilitati.
I verbali redatti al termine di queste verifiche devono essere conservati e messi a disposizione degli organi di vigilanza, mentre le spese per condurre le verifiche sono a carico del datore di lavoro. Per questo motivo è essenziale tenere un registro di controllo nel quale descrivere dettagliatamente tutti gli interventi eseguiti. Questi registri devono essere conservati per almeno tre anni. Se le attrezzature vengono utilizzate al di fuori della sede dell'unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento che attesti l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
Periodicità e modalità delle verifiche
Le modalità per eseguire queste verifiche, con la periodicità indicata nell'allegato VII, sono definite dal decreto ministeriale 11/04/11, il quale stabilisce sia le procedure operative sia i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati a svolgere tali attività. Di seguito abbiamo riportato la tabella contenuta nell'allegato in questione, con l'indicazione della periodicità degli interventi per le diverse tipologie di attrezzatura.
Tipo di Attrezzatura | Periodicità dell'intervento |
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Scale aeree ad inclinazione variabile | Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato | Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano | Verifica biennale |
Ponti sospesi e relativi argani | Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) | Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) | Verifica triennale |
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. | Verifica annuale |
Carrelli semoventi a braccio telescopico | Verifica annuale |
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne | Verifica biennale |
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente | Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo | Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifica biennale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifiche triennali |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. | Verifica di funzionamento: biennale |
Verifica di integrità: decennale | |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. | Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV | Verifica di funzionamento: triennale |
Verifica di integrità: decennale | |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria | Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua. | Verifica di funzionamento: biennale |
Visita interna: biennale | |
Verifica di integrità: decennale | |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C | Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione | Verifica quinquennale |
Sanzioni per mancate verifiche periodiche
Le sanzioni previste dall'articolo 87 del decreto legislativo 81/2008 per la mancata verifica delle attrezzature di lavoro variano in base all'entità dell'omissione.
La normativa prevede l'arresto da 3 a sei mesi oppure un'ammenda da €2.500 a €6.400 per:
Arresto da 3 a sei mesi oppure ammenda da €2.500 a €6.400 | 1. Il mancato rispetto delle condizioni di installazione descritte nel manuale di uso, delle manutenzioni periodiche previste e della tenuta in efficienza delle attrezzature da lavoro in relazione al progresso dei requisiti minimi di sicurezza. 2. L'omissione dell'obbligo di utilizzare le attrezzature che richiedono particolari competenze solo da parte di lavoratori adeguatamente formati. |
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Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da €1.000 a €4.880 per | La mancata adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e di impedire che tali attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e condizioni non adatte. |
Ammenda da €500 a €1.800 per | 1. L'assenza dei requisiti di sicurezza e dei principi dell'ergonomia dei posti di lavoro durante l'uso delle attrezzature. 2. L'omissione di un idoneo registro contenente i controlli e le manutenzioni effettuati sulle attrezzature. 3. La mancata predisposizione di un documento attestante l'ultimo controllo eseguito con esito positivo per le attrezzature utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro. 4. L'omissione di sottoporre le attrezzature elencate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. |