Numero Uomini Giorni: cosa si intende e come si calcolano
Il Testo Unico per la Sicurezza al Titolo IV dedicato ai cantieri temporanei e mobili utilizza spesso un metro di paragone specifico per individuare la soglia di applicazione di alcuni obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti responsabili della conduzione dei lavori. Il "numero uomini-giorno": cifra con cui si stima, con un certo grado di approssimazione, la durata dei lavori all'interno di un cantiere, ma cosa dispone esattamente il D.Lgs 81/08 in materia? A cosa serve calcolare gli uomini giorno? E soprattutto, come vanno calcolati? Nell'articolo la risposta a queste ed altre domande.
Uomini-giorno: la definizione del D.Lgs 81/08
La definizione esatta di uomini giorno è contenuta nell'articolo 89 comma 1 lettera g) dove al termine viene attribuito il significato di: "entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera." Si tratta quindi di un metodo di calcolo per individuare una soglia limite al di sopra della quale al committente vengono attribuiti obblighi specifici e che, all'interno del Testo Unico per la Sicurezza, è spesso fissata a 200. Nel gergo dei cantieri spesso si fa riferimento al numero uomini-giorno con l'abbreviazione "U-G".
Entrando nel merito della definizione, specifichiamo che il Testo Unico utilizza l'aggettivo "presunta" perché si tratta di un numero ottenuto a seguito di un calcolo approssimativo che si effettua in fase di progettazione, quando numerosi aspetti non sono ancora ben definiti, e che potrebbe non corrispondere con esattezza alla durata effettiva del cantiere.
A cosa serve il calcolo degli uomini giorno?
Abbiamo detto che il calcolo serve per individuare la soglia limite dei 200 U-G al di sopra della quale scattano determinati obblighi, ma non serve solo a questo. Nel D.Lgs 81/08 si fa riferimento a questo numero in relazione a:
- Notifica preliminare;
- Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
- Dichiarazione dell'organico medio annuo delle imprese esecutrici.
Di seguito analizzaremo caso per caso, scoprendo in che modo il numero degli uomini-giorno influisce su di essi.
Notifica preliminare
Cominciamo parlando della notifica preliminare un documento che, in alcuni casi, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori all'ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Essa deve essere inviata prima dell'inizio dei lavori e deve essere elaborata secondo i contenuti presenti nell'allegato XII riportando informazioni sull'anagrafica del cantiere, sulla natura dell'opera, sui soggetti responsabili, sul numero di lavoratori, sulla presunta durata dei lavori e sull'importo degli stessi.
La notifica preliminare, oltre ai cantieri in cui è obbligatorio nominare il coordinatore per la sicurezza, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs 81/08, anche nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità di lavoro sia superiore o uguale a 200 uomini giorno.
Piani di Sicurezza nei cantieri
Un altro obbligo al numero degli uomini-giorno viene indicato nell'Allegato XV, il quale al punto 2.1.2 lettera i), tra i contenuti obbligatori del PSC, obbliga il coordinatore della sicurezza per la progettazione ad indicare:
"la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno."
In questo caso non si tratta di una soglia limite, ma di un dato che è obbligatorio riportare ai fini del corretto coordinamento del cantiere e del mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori.
Nomina del RLS di sito produttivo
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo o RLSSP è previsto dall'articolo 49 del D.Lgs che viene nominato in determinati contesti lavorativi, ovvero quando nel sito produttivo operano diverse aziende. L'obbligo di eleggere questa figura, scegliendo tra i RLS delle aziende presenti, è previsto per i seguenti siti produttivi:
- i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
- impianti siderurgici;
- cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
- contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale
Secondo l'articolo 90, comma 9 lettera a) il committente e il responsabile dei lavori devono provvedere a verificare l'idoneità tecnico professionale di:
- imprese affidatarie;
- imprese esecutrici;
- lavoratori autonomi.
Tale operazione va fatto anche nel caso di lavori affidati ad un'unica impresa o lavoratore autonomo e secondo le modalità riportate nell'allegato XVII. L'eccezione va fatta per i cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI, per i quali sarà necessario presentare:
- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Autocertificazione che attesta il possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.
Dichiarazione dell'organico medio annuo delle imprese esecutrici
Secondo l'articolo 90, comma 9 lettera b), committenti o RUP devono chiedere alle imprese:
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate;
- una dichiarazione relativa all'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Anche in questo caso, nei cantieri in cui l'entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e non comportano la presenza di rischi particolari, è prevista un'eccezione: sarà succifiente presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Come si calcolano gli uomini giorno?
Il metodo più utilizzato per il calcolo degli uomini giorno si basa su due elementi fondamentali:
- l'importo stimato dei lavori (con incidenza forfettaria della manodopera del 40%);
- il costo giornaliero di un operaio, stimato a 176€ per un operaio qualificato.
In breve, all'importo stimato dei lavoratori va applicata un'incidenza forfettaria della manodopera del 40%, il valore ottenuto va poi diviso per il costo giornaliero di un operaio (nel nostro caso 176€). Il numero ottenuto è il numero di uomini giorno. Specifichiamo che il costo giornaliero di un operaio può variare in base al livello di qualifica e di esperienza dello stesso e varia anche da provincia a provincia. Per ottenere un numero più esatto bisognerà calcolare il costo medio di un operaio all'ora e moltiplicarlo per 8 (il numero di ore di una giornata lavorativa standard).
Esempio di calcolo uomini-giorno n°1
Prendiamo ad esempio un ipotetico cantiere con le seguenti caratteristiche:
Importo stimato dei lavori | 340.000€ |
---|---|
Indicenza della manodopera | 136.000€ (40% di 340.000€) |
Costo giornaliero stimato di un operaio | 176€ |
In questo, secondo la formula "U-G = Indicenza della manodopera / Costo operaio giornaliero" per trovare il numero degli uomini giorno bisognerà dividere 136.000 per 176, ottenendo un risultato di 772, cosa significa che per questo ipotetico cantiere:
- è obbligatorio l'invio della notifica preliminare (772>200);
- all'interno del PSC dovrà essere riportata la durata presunta dei lavori di 772 U-G;
- non è necessario individuare il RLSSP;
- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dovrà essere fatta secondo le modalità dell'allegato XVII;
- le imprese dovranno presentare dichiarazioni su organico medio annuo e applicazione del CCNL di settore.
Esempio di calcolo uomini-giorno n°2
Il secondo esempio è un ipotetico cantiere con caratteristiche inferiori al primo:
Importo stimato dei lavori | 50.000€ |
---|---|
Indicenza della manodopera | 20.000€ (40% di 50.000€) |
Costo giornaliero stimato di un operaio | 176€ |
In questo, secondo la formula "U-G = Indicenza della manodopera / Costo operaio giornaliero" per trovare il numero degli uomini giorno bisognerà dividere 20.000 per 176, ottenendo un risultato di 113, cosa significa che per questo ipotetico cantiere:
- non è obbligatorio l'invio della notifica preliminare (113<200);
- all'interno del PSC dovrà essere riportata la durata presunta dei lavori di 113 U-G;
- non è necessario individuare il RLSSP;
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 90, comma 9 lettere a) e b) le aziende e i lavoratori autonomi dovranno presentare solo:
- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Autocertificazione che attesta il possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.
Esempio di calcolo uomini-giorno n°3
L'ultimo esempio è un cantiere con le seguenti caratteristiche:
Importo stimato dei lavori | 13.244.000€ |
---|---|
Indicenza della manodopera | 5.297.600€ (40% di 13.244.000€) |
Costo giornaliero stimato di un operaio | 176€ |
In questo, secondo la formula "U-G = Indicenza della manodopera / Costo operaio giornaliero" per trovare il numero degli uomini giorno bisognerà dividere 5.297.600 per 176, ottenendo un risultato di 30.100, cosa significa che per questo ipotetico cantiere:
- è obbligatorio l'invio della notifica preliminare (30.100>200);
- all'interno del PSC dovrà essere riportata la durata presunta dei lavori di 772 U-G;
- è necessario individuare il RLSSP (30.100>30.000);
- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dovrà essere fatta secondo le modalità dell'allegato XVII;
- le imprese dovranno presentare dichiarazioni su organico medio annuo e applicazione del CCNL di settore.