Sanzioni del testo unico per Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti
Il D.lgs 81/08 prevede un sistema di sanzioni destinate a chi viola le disposizioni in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro.
Si tratta di provvedimenti che coinvolgono quasi tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza, e sono proporzionali al loro grado di responsabilità.
Nel seguente articolo esporremo le varie tipologie di sanzioni previste per il Datore di lavoro, il Dirigente ed il Preposto
Che genere di sanzioni prevede il testo unico?
Per quanto riguarda i generi o le categorie di sanzioni previste dalla normativa in vigore in italia, abbiamo la seguente divisione:
- Responsabilità Giuridica Penale
di tipo soggettivo, le sanzioni derivanti sono definite dal Codice penale e prevedono pene detentive, sanzioni pecuniarie, applicazioni accessorie (come sospensioni o divieti); - Responsabilità Giuridica Civile
di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile o da un contatto tra le parti, colpiscono sia il soggetto individuale che l'impresa e prevedono di norma il risarcimento del danno causato; - Responsabilità Giuridica Amministrativa
di tipo soggettivo, prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive, colpisce soggetti individuali ed enti, nello specifico il Testo Unico indica le sanzioni di questo tipo per ogni figura e per obbligo;
Ogni reato accertato in materia di salute e di sicurezza sul lavoro prevede, dunque, sanzioni di diverso tipo che possono essere comminate al titolare dell'azienda o ai soggetti che da lui delegati ad assolvere gli obblighi relativi.
Di seguito verranno indicate le sanzioni con indicazione del destinatario cui sono rivolte e dell'inadempienza che le fa scattare.
Sanzioni per il Datore di Lavoro
Sanzione | Inadempienza |
---|---|
Ammenda da 1.096 € a 4.384 € | DVR incompleto |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400€ | Omessa redazione del DVR |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400€ | Mancata Nomina RSPP |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 € | Omessa informazione, formazione e addestramento dei lavoratori |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 € | Mancata nomina del medico competente (se previsto l'obbligo) |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 € | Mancata fornitura ai lavoratori dei DPI |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 € | Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e produttivi |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 € | Lavoratori adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o condizioni di salute |
Ammenda da 2.192 € a 4.384 € | Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche entro le scadenze |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 € a 4.384 € | Mancata consegna di copia del DVR al RLS |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 1.800 € | Omessa comunicazione all'INAIL di infortuni che comportino un'assenza di almeno 1 giorno |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 € | Omessa denuncia all'INAIL di infortuni che comportino un'assenza superiore a 3 giorni |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 € a 300 € | Omessa comunicazione all'INAIL dei nominativi del RLS |
Sanzioni per il dirigente
Ad eccezione di quelle relative alla valutazione dei rischi, alla nomina del RSPP, le sanzioni per il dirigente sono uguali a quelle che possono essere applicate al datore di lavoro.
Sanzioni per il preposto
Sanzione | Inadempienza |
---|---|
Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda da 500 € a 2.000 € | Mancata vigilanza sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi e delle disposizioni in materia di sicurezza |
Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda da 500 € a 2.000 € | Aver chiesto ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste pericolo grave ed immediato |
Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda da 500 € a 2.000 € | Non aver segnalato tempestivamente a datore di lavoro o dirigente situazioni di pericolo di cui era a conoscenza sulla base della formazione ricevuta |
Arresto fino a un mese o ammenda da 300 € a 900 € | Aver permesso a lavoratori che non hanno ricevuto adeguate istruzioni di accedere a zone che li espongono a rischio grave e specifico |
Arresto fino a un mese o ammenda da 300 € a 900 € | Non aver richiesto l'osservanza delle misure di controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e non aver dato istruzioni ai lavoratori per abbandonare la zona pericolosa |
Arresto fino a un mese o ammenda da 300 € a 900 € | Non informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato sulle disposizioni prese o da prendere per la protezione del rischio stesso |
Ammenda da 300 € a 900 € | Non aver frequentato gli appositi corsi di formazione e aggiornamento |