Rischio Vibrazioni: Definizione, normativa, obbligo di valutazione ed effetti dell'esposizione
Il D.Lgs 81/08 dispone l'obbligo di analizzare e valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda, con la finalità di individuare le misure di prevenzione e protezione atte ad eliminarli o ridurli al minimo accettabile. All'interno della macrocategoria dei rischi fisici, spesso affrontato assieme al rischio rumore, si colloca il rischio derivante dalle vibrazioni. Il Testo unico fornisce definizioni, categorizzazioni e obblighi in relazione a questo rischio, scopriamo quali sono.
Rischio Vibrazioni: Definizione
Il Rischio derivante da vibrazioni è generato dall'utilizzo di attrezzi, strumenti di lavoro e macchinari specifici che inducono sollecitazioni continue nel corpo del lavoratore che li adopera, andando ad intaccare apparati, articolazioni o addirittura organi interni. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni, oltre a poter causare patologie ed effetti collaterali ai lavoratori, è anche fonte di disagio e disturbo durante lo svolgimento delle mansioni. Per comprendere meglio la natura di questo rischio forniremo di seguito una definizione di vibrazione.
oscillazione meccanica o movimento oscillatorio di frequenza relativamente elevata e di ampiezza relativamente piccola rispetto ad un punto di riferimento.
In base a questa definizione, possiamo affermare che le caratterizzate dai seguenti parametri:
- Frequenza, misurata in Hz che può essere bassa (tra 0,1 e 2 Hz), media (tra 2 e 20 Hz) e alta (oltre 20 Hz);
- Ampiezza, spostamento massimo dalla posizione di equilibrio;
- Velocità, ovvero la velocità a cui avviene lo spostamento;
- Accelerazione, ovvero la variazione della velocità di spostamento.
Rischio Vibrazioni: L'evoluzione normativa
In Italia per molto tempo c'è stato un vuoto normativo sulla valutazione di questo rischio, il primo vero riferimento normativo si è avuto con l'art. 24 del D.P.R. 303/56. Successivamente, in attuazione della Direttiva Europea sulle vibrazioni 2002/44/CE, è stato emanato il D.Lgs 187 del 2005, le cui disposizioni sono poi state assorbite dal D.lgs 81/08. Attualmente, il Testo Unico della Sicurezza dedica alla "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni" il Titolo VIII del Capo III, istituendo anche l'obbligo di valutazione del rischio vibrazioni. Quest'obbligo ricade soprattutto sulle attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature o macchinari specifici e prevede che i lavoratori esposti vadano sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica in base alle disposizioni del medico competente. La valutazione del rischio rumore va documentata ed integrata nel DVR e, ai sensi della normativa, va aggiornata ogni 4 anni.
Le 2 Categorie di Vibrazioni
Nella valutazione del rischio vanno identificate due principali macrocategorie di rischio.
- Vibrazioni trasmesse al sistema Mano-Braccio, dette anche HAV (Hand-Armi Vibration);
- Vibrazioni trasmesse al Corpo Intero, dette anche WBV (Whole Body Vibration).
Le Vibrazioni Mano-Braccio sono delle vibrazioni localizzate che si hanno quando il lavoratore adopera utensili percussori o rotatori vibranti, come:
- Scalpellatori
- Martelli pneumatici
- Trapani a percussione
- Seghe circolari
- Smerigliatrici
- Chiodatrici
- Ruspe
- Pale meccaniche
- Trattori
- Escavatori
- Piattaforme vibranti
- Mietitrebbiatrici
Rischio Vibrazioni: La misurazione
L'entità del rischio si basa su una misurazione effettuata basandosi su due valori in particolare:
Valore | Descrizione |
---|---|
Valori limite di azione giornalieri | valori superati i quali il datore di lavoro ha l'obbligo di attuare misure di prevenzione e protezione, attivare la sorveglianza sanitaria e formare i lavoratori sul rischio specifico. |
Valori limite di esposizione giornalieri | valori superati i quali il lavoratore deve provvedere immediatamente a riportare l'esposizione dei lavoratori a livelli conformi alla normativa. |
Ci sono casi in cui la valutazione può essere effettuata senza misurazioni, in questi casi ci si basa su:
- Informazioni fornite dal costruttore;
- informazioni contenute nelle banche dati accreditate.
Come effettuare la valutazione del rischio vibrazioni
La normativa dispone l'obbligo di valutazione per il datore di lavoro che, una volta che le misurazioni abbiano rilevato livelli di esposizione critici, deve adoperarsi per riportare la situazione all'interno dell'azienda ai livelli ottimali. Per eseguire l'analisi e la valutazione, il Datore di Lavoro deve tenere conto dei seguenti fattori:
- caratteristiche delle vibrazioni (livello, tipologia e tempi di esposizione);
- valori limite di esposizione e d'azione;
- presenza di soggetti particolarmente sensibili al rischio;
- effetti indiretti delle vibrazioni;
- informazioni del costruttore;
- organizzazione del lavoro;
- informazioni derivate dalla sorveglianza sanitaria.
Tenendo conto di questi elementi dovranno essere individuate le misure da mettere in atto e le direttive che dovranno esser condivise, rispettate ed applicate da tutti gli attori della sicurezza del lavoro, ciascuno secondo il suo grado di responsabilità. Da ricordare è l'obbligo formativo che ha il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, che può essere assolto ricorrendo a corsi di formazione per lavoratori sui rischi generali e specifici.
Rischio Vibrazioni: Effetti dell'esposizione
La normativa è nata proprio per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni, basti pensare che in Italia, secondo studi statistici, la stragrande maggioranza dei lavoratori esposti a rischio vibrazioni ha denunciato l'insorgenza di malattie professionali correlate come:
- patologie della colonna vertebrale;
- neuropatie;
- osteoatropatie a polso, gomito e spalla;
- sindrome di Raynaud;
- ernie al disco;
- spondiloscopie.
Quelli appena elencati, sono gli effetti deleteri maggiormente riconosciuti e classificati dalla normativa, tuttavia esistono altre malattie derivanti dalle vibrazioni che, anche se non sono classificate, possono intaccare altri apparati e sistemi, come il sistema nervoso e l'apparato riproduttore.