Cos'è il Rischio Chimico: definizione, normativa e obbligo di valutazione
Tra i rischi descritti e normati all'interno del D.lgs 81/08 uno dei più diffusi all'interno dei luoghi di lavoro è il rischio chimico. Infatti, contrariamente a quanto si è portati a credere, non si tratta soltanto di un rischio limitato alle industrie chimiche e ai laboratori, ma è presente in tutte le aziende che adoperano determinati tipi di sostanze. Di seguito forniremo una breve guida per i datori di lavoro che descrive il rischio chimico in riferimento alla normativa in vigore.
Rischio chimico: Definizione
Il rischio chimico può sorgere all'interno di un'azienda quando all'interno di essa si utilizzano agenti chimici che possono risultare dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per citare l'articolo 222 del Testo Unico per la Sicurezza si definiscono agenti chimici pericolosi tutti gli elementi e i composti chimici da soli o nei loro miscugli.
Tipologie di Rischio Chimico
- Pericoli per la salute;
- Pericolo incendi o esplosioni;
- Pericoli per l'ambiente.
Rischio chimico: La normativa di riferimento
La normativa di riferimento in Italia per quanto riguarda il rischio chimico è il D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo I "Protezione da agenti chimici" che affronta nel dettaglio l'argomento indicando:
- Campo di applicazione (Art. 221);
- Definizioni (Art. 222);
- Valutazione dei rischi (Art. 223);
- Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (Art. 224);
- Misure specifiche di protezione e di prevenzione (Art. 225);
- Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (Art. 226);
- Informazione e formazione per i lavoratori (Art. 227);
- Divieti (Art. 228);
- Sorveglianza sanitaria (Art. 229);
- Cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230);
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori (Art. 231);
- Adeguamenti normativi (Art. 232).
Tutte le indicazioni sugli obblighi e la valutazione del rischio chimico sono contenuti negli articoli appena indicati, tuttavia queste disposizioni sono quelle valide per l'Italia, ma il quadro che norma questa tipologia di rischio è molto più ampio. Per tutelare i lavoratori e tenere sotto controllo il rischio chimico, infatti, bisogna anche rifarsi a normative europee specifiche, in particolare a:
- Regolamento REACH;
- Regolamento CLP.
Rischio Chimico e Regolamento REACH
L'acronimo REACH sta per Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals, ovvero Registrazione, valutazione e autorizzazione degli agenti chimici. Si tratta del regolamento europeo CE n. 1907/2006 che è entrato in vigore in data 01/06/2007. Questo riferimento normativo viene applicato a tutti i produttori e agli importatori di sostanze chimiche, sottoponendoli all'obbligo di registrazione delle sostanze stesse presso l'ECHA, ovvero l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. Ai sensi di questo regolamento, chiunque produca o importi in europa delle sostanze chimiche pericolose dovrà provvedere all'identificazione dei rischi da esse derivate facendo in modo di fornire agli utenti finali tutte le informazioni necessarie a fruire del prodotto senza incorrere in rischi per la sicurezza. La registrazione presso l'ECHA è fondamentale in quanto senza di essa non è possibile produrre, commercializzare o immettere nei mercati Europei tali sostanze.
Rischio Chimico e CLP
Un altro riferimento importante è il Regolamento europeo CE n. 1272/2008 o CLP ovvero Classification Labelling Packaging. Si tratta di un regolamento entrato in vigore il 20/01/2009 a cui si deve l'introduzione di un nuovo sistema uniformato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e le miscele chimiche, che sostituisce il vecchio sistema presente in europa armonizzandosi con il Sistema Mondiale dell'ONU, il GHS. Lo scopo primario del regolamento CLP è quello di etichettare le sostanze chimiche in modo da garantire una classificazione a priori per l'utilizzatore, in modo intuitivo e rapido attraverso 9 pittogrammi di cui:
- 5 indicano i pericoli fisici;
- 3 indicano i pericoli per la salute;
- 1 indica i pericoli per l'ambiente.
Oltre al pittogramma, ai sensi del regolamento CLP, sul prodotto chimico devono essere presenti anche:
- Anagrafica e contatti dell'impresa;
- Quantità nominale di una sostanza o miscela contenuta nell'imballaggio messo a disposizione del pubblico;
- Identificatori del prodotto;
- Frasi di pericolo h;
- Avvertenze,
- Consigli di prudenza
- Informazioni ulteriori (ove previsto da altre normative).
Inoltre il Regolamento CLP introduce la Scheda Dati di Sicurezza lo strumento a garanzia della comunicazione delle informazioni.
VEDI ANCHE: Cos'è il regolamento CLP in breve
Valutazione del Rischio Chimico
La valutazione del rischio chimico è uno degli obblighi che ricadono sul datore di lavoro il quale, successivamente dovrà provvedere a redigerne una relazione da integrare e conservare all'interno del DVR. L'obbligo del datore di lavoro è quello di determinare a priori la presenza di eventuali agenti chimici in azienda. Utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla normativa, il datore di lavoro dovrà:
- individuare la presenza di eventuali prodotti o agenti chimici sul luogo di lavoro;
- controllare la Scheda dati di sicurezza di tali prodotti;
- valutare l'esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche pericolose;
- analizzare i dati emersi;
- elaborare misure preventive e protettive;
- nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria.
Durante l'analisi dei dati emersi bisogna prestare attenzione al livello di rischio rilevato e, in base a quello, mettere in atto le giuste misure di prevenzione e protezione. Gli esiti possono essere 2:
- Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
- Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
Nel secondo caso si dovranno mettere in atto misure di sicurezza volte ad eliminare o ridurre l'esposizione all'agente chimico. Inoltre, bisognerà monitorare costantemente il livello di diffusione delle sostanze chimiche presenti sul luogo di lavoro.
Rischio chimico: le misure di prevenzione e protezione
Per quanto riguarda le misure di sicurezza che il datore di lavoro dovrà mettere in atto nel caso in cui l'analisi porti alla luce un rischio non basso e non irrilevante per la salute, esse sono:
- Progettare, ove possibile, processi lavorativi più appropriati;
- Valutare, ove possibile, la sostituzione dell'agente chimico pericolo;
- Fornire ai lavoratori DPI adeguati;
- Fornire ai lavoratori informazione e formazione specifica adeguate;
- Installare, se è il caso, dispositivi di protezione collettiva adeguate;
- prevedere metodi appropriati per la conservazione, l'utilizzo, il trasporto e lo stoccaggio degli agenti chimici.
Rischio chimico e formazione dei lavoratori
La formazione dei lavoratori sul rischio chimico presente in azienda avviene tramite corsi di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 e devono affrontare argomenti come:
- l'identificazione dei pericoli chimici;
- l'uso sicuro dei prodotti chimici;
- le misure di prevenzione e protezione;
- le procedure di emergenza e le leggi e le normative pertinenti in materia di sicurezza chimica.
La formazione deve essere mirata alle specifiche attività svolte dai lavoratori e alle sostanze chimiche utilizzate nell'ambiente di lavoro.
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*Attestati validi ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e dell'Accordo tra Stato e Regioni del 7 Luglio 2016