Cos'è il Rischio Chimico: definizione, normativa e obbligo di valutazione

Tra i rischi descritti e normati all'interno del D.lgs 81/08 uno dei più diffusi all'interno dei luoghi di lavoro è il rischio chimico. Infatti, contrariamente a quanto si è portati a credere, non si tratta soltanto di un rischio limitato alle industrie chimiche e ai laboratori, ma è presente in tutte le aziende che adoperano determinati tipi di sostanze. Di seguito forniremo una breve guida per i datori di lavoro che descrive il rischio chimico in riferimento alla normativa in vigore.

Rischio chimico: Definizione

Il rischio chimico può sorgere all'interno di un'azienda quando all'interno di essa si utilizzano agenti chimici che possono risultare dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per citare l'articolo 222 del Testo Unico per la Sicurezza si definiscono agenti chimici pericolosi tutti gli elementi e i composti chimici da soli o nei loro miscugli.

Tipologie di Rischio Chimico

Ci sono diverse tipologie di rischio chimico che si differenziano in base al tipo di pericolo costituito dalla sostanza chimica. Nello specifico si parla di pericoli che possono essere suddivisi in 3 grandi categorie ovvero:
  • Pericoli per la salute;
  • Pericolo incendi o esplosioni;
  • Pericoli per l'ambiente.
di questi solo i pericoli per la salute e il pericolo incedi ed esplosioni sono concernenti la normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Rischio chimico: La normativa di riferimento

La normativa di riferimento in Italia per quanto riguarda il rischio chimico è il D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo I "Protezione da agenti chimici" che affronta nel dettaglio l'argomento indicando:

  1. Campo di applicazione (Art. 221);
  2. Definizioni (Art. 222);
  3. Valutazione dei rischi (Art. 223);
  4. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (Art. 224);
  5. Misure specifiche di protezione e di prevenzione (Art. 225);
  6. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (Art. 226);
  7. Informazione e formazione per i lavoratori (Art. 227);
  8. Divieti (Art. 228);
  9. Sorveglianza sanitaria (Art. 229);
  10. Cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230);
  11. Consultazione e partecipazione dei lavoratori (Art. 231);
  12. Adeguamenti normativi (Art. 232).

Tutte le indicazioni sugli obblighi e la valutazione del rischio chimico sono contenuti negli articoli appena indicati, tuttavia queste disposizioni sono quelle valide per l'Italia, ma il quadro che norma questa tipologia di rischio è molto più ampio. Per tutelare i lavoratori e tenere sotto controllo il rischio chimico, infatti, bisogna anche rifarsi a normative europee specifiche, in particolare a:

  • Regolamento REACH;
  • Regolamento CLP.

Rischio Chimico e Regolamento REACH

L'acronimo REACH sta per Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals, ovvero Registrazione, valutazione e autorizzazione degli agenti chimici. Si tratta del regolamento europeo CE n. 1907/2006 che è entrato in vigore in data 01/06/2007. Questo riferimento normativo viene applicato a tutti i produttori e agli importatori di sostanze chimiche, sottoponendoli all'obbligo di registrazione delle sostanze stesse presso l'ECHA, ovvero l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. Ai sensi di questo regolamento, chiunque produca o importi in europa delle sostanze chimiche pericolose dovrà provvedere all'identificazione dei rischi da esse derivate facendo in modo di fornire agli utenti finali tutte le informazioni necessarie a fruire del prodotto senza incorrere in rischi per la sicurezza. La registrazione presso l'ECHA è fondamentale in quanto senza di essa non è possibile produrre, commercializzare o immettere nei mercati Europei tali sostanze.

Rischio Chimico e CLP

Un altro riferimento importante è il Regolamento europeo CE n. 1272/2008 o CLP ovvero Classification Labelling Packaging. Si tratta di un regolamento entrato in vigore il 20/01/2009 a cui si deve l'introduzione di un nuovo sistema uniformato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e le miscele chimiche, che sostituisce il vecchio sistema presente in europa armonizzandosi con il Sistema Mondiale dell'ONU, il GHS. Lo scopo primario del regolamento CLP è quello di etichettare le sostanze chimiche in modo da garantire una classificazione a priori per l'utilizzatore, in modo intuitivo e rapido attraverso 9 pittogrammi di cui:

  • 5 indicano i pericoli fisici;
  • 3 indicano i pericoli per la salute;
  • 1 indica i pericoli per l'ambiente.

Oltre al pittogramma, ai sensi del regolamento CLP, sul prodotto chimico devono essere presenti anche:

  • Anagrafica e contatti dell'impresa;
  • Quantità nominale di una sostanza o miscela contenuta nell'imballaggio messo a disposizione del pubblico;
  • Identificatori del prodotto;
  • Frasi di pericolo h;
  • Avvertenze,
  • Consigli di prudenza
  • Informazioni ulteriori (ove previsto da altre normative).

Inoltre il Regolamento CLP introduce la Scheda Dati di Sicurezza lo strumento a garanzia della comunicazione delle informazioni.
VEDI ANCHE: Cos'è il regolamento CLP in breve

Valutazione del Rischio Chimico

La valutazione del rischio chimico è uno degli obblighi che ricadono sul datore di lavoro il quale, successivamente dovrà provvedere a redigerne una relazione da integrare e conservare all'interno del DVR. L'obbligo del datore di lavoro è quello di determinare a priori la presenza di eventuali agenti chimici in azienda. Utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla normativa, il datore di lavoro dovrà:

  1. individuare la presenza di eventuali prodotti o agenti chimici sul luogo di lavoro;
  2. controllare la Scheda dati di sicurezza di tali prodotti;
  3. valutare l'esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche pericolose;
  4. analizzare i dati emersi;
  5. elaborare misure preventive e protettive;
  6. nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria.

Durante l'analisi dei dati emersi bisogna prestare attenzione al livello di rischio rilevato e, in base a quello, mettere in atto le giuste misure di prevenzione e protezione. Gli esiti possono essere 2:

  • Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  • Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

Nel secondo caso si dovranno mettere in atto misure di sicurezza volte ad eliminare o ridurre l'esposizione all'agente chimico. Inoltre, bisognerà monitorare costantemente il livello di diffusione delle sostanze chimiche presenti sul luogo di lavoro.

Rischio chimico: le misure di prevenzione e protezione

Per quanto riguarda le misure di sicurezza che il datore di lavoro dovrà mettere in atto nel caso in cui l'analisi porti alla luce un rischio non basso e non irrilevante per la salute, esse sono:

  • Progettare, ove possibile, processi lavorativi più appropriati;
  • Valutare, ove possibile, la sostituzione dell'agente chimico pericolo;
  • Fornire ai lavoratori DPI adeguati;
  • Fornire ai lavoratori informazione e formazione specifica adeguate;
  • Installare, se è il caso, dispositivi di protezione collettiva adeguate;
  • prevedere metodi appropriati per la conservazione, l'utilizzo, il trasporto e lo stoccaggio degli agenti chimici.

Rischio chimico e formazione dei lavoratori

La formazione dei lavoratori sul rischio chimico presente in azienda avviene tramite corsi di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 e devono affrontare argomenti come:

  • l'identificazione dei pericoli chimici;
  • l'uso sicuro dei prodotti chimici;
  • le misure di prevenzione e protezione;
  • le procedure di emergenza e le leggi e le normative pertinenti in materia di sicurezza chimica.

La formazione deve essere mirata alle specifiche attività svolte dai lavoratori e alle sostanze chimiche utilizzate nell'ambiente di lavoro.

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*Attestati validi ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e dell'Accordo tra Stato e Regioni del 7 Luglio 2016

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