POS - Piano Operativo di Sicurezza: quando è o non è obbligatorio, chi lo redige e contenuti minimi
Nella check list di documenti e adempimenti obbligatori per i cantieri finalizzati all'applicazione delle misure di sicurezza vi è il POS, oggi ci focalizzeremo su di esso fornendo informazioni utili su cos'è, quando serve, chi deve farlo, quali sono i suoi contenuti minimi attingendo da quanto contenuto nel Testo Unico.
Cos'è il POS: Definizione
POS sta per Piano Operativo di Sicurezza ed è un documento obbligatorio redatto con l'obiettivo di descrivere le misure preventive e protettive da mettere in atto all'interno dei cantieri a tutela della salute dei lavoratori.
Tale documento è Stato istituito dal DPR 222/03, poi inglobato dall'allegato XV del D.lgs 81, che ne ha stabilito per la prima volta i contenuti minimi, prima di allora (ai tempi del D.lgs 626) era prassi comune approntare un documento che conteneva soltanto un elenco di leggi, definizioni e procedure.
POS: Quando è obbligatorio e chi lo redige
La normativa stabilisce che il POS è sempre obbligatorio nelle le imprese che operano, anche in subappalto, all'interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili. A differenza del DVR, il POS deve essere redatto per ogni cantiere, e chi deve farlo è il Datore di lavoro dell'impresa esecutrice tenendo conto:
- della valutazione dei rischi per lavoratori dell'impresa;
- delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- dell'organizzazione della sicurezza dell'impresa;
Quando sono presenti più imprese serve approntare più di un piano operativo di sicurezza, uno per ciascuna impresa, e tutti devono essere coerenti con il PSC trasmesso dall'impresa affidataria.
Chi firma il POS?
Per il POS valgano le stesse disposizioni che si applicano ai DVR in quanto ad obbligo di firma in calce al documento e apposizione di data certa. Di norma dunque a firmarlo è il Datore di Lavoro stesso, ma può essere presente anche la firma di:
- RLS o RLST;
- RSPP;
- Medico Competente;
A chi deve essere consegnato?
Per quanto riguarda la consegna del POS, sono previsti due casi specifici:
- Per le imprese esecutrici affidatarie
il datore di lavoro effettua la consegna almeno 15 giorni prima dell'ingresso in cantiere al CSE avrà il compito di verificarne l'idoneità e quindi accettarlo o rifiutarlo; - Per le imprese subappaltatrici
il datore di lavoro effettua la consegna almeno 30 giorni prima dell'ingresso in cantiere al datore di lavoro dell'impresa esecutrice affidataria, quest'ultimo poi lo consegnerà al CSE come specificato sopra;
Piano Operativo di Sicurezza: quando non è obbligatorio
IL POS è obbligatorio solo per certi tipi di aziende, nello specifico non serve redigere tale documento ai datori di lavoro che non configurano la loro attività come cantiere temporaneo o mobile (ex art. 96 del D.lgs 81/2008).
Nello specifico il POS non è obbligatorio per:
- i Lavoratori Autonomi;
- le imprese pubbliche;
Di seguito analizzeremo i casi nel dettaglio.
POS non obbligatorio per Lavoratori Autonomi
PerLavoratori autonomi, in quanto categoria che esercita la propria attività in modo autonomo senza subordinazione alcuna, non è obbligatorio redigere il POS, in quanto non rientrano nelle disposizioni dell'articolo 17 comma 1 lettera a, che stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono in riferimento al singolo cantiere a tutela dei lavoratori dipendenti.
Restano tuttavia obbligati a rispettare l'art. 26 del Testo Unico che norma i lavori in appalto e devono quindi fornire informazioni sui rischi specifici della loro attività che possono creare interferenza alle altre imprese coinvolte.
POS non obbligatorio per imprese pubbliche
Diversamente dalle imprese private, ilPOS non è obbligatorio per le imprese pubbliche o in caso di appalto pubblico in presenza di unica impresa.
Per casi del genere l'obbligo può avallato dalla redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza o PSS, che integra al suo interno tutte le informazioni che andrebbero inserite nel POS sostituendolo totalmente;
Piano Operativo Sicurezza: Contenuti Minimi
I contenuti minimi del POS di cui il datore di lavoro dovrà tenere conto nella redazione sono stabiliti allegato XV al T.U. e sono i seguenti:
- dati identificativi dell'impresa esecutrice (sede, recapiti, nominativi delle figure della sicurezza, tipo di attività lavorativa, numero e qualifica dei lavoratori);
- mansioni specifiche, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere;
- descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati;
- elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con relative schede di sicurezza;
- valutazione del rumore;
- individuazione delle misure di prevenzione e protenzione integrative al PSC;
- procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- documentazione relativa a informazione e formazione dei lavoratori;
POS con modello semplificato
Il Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 introduce la possibilità di avvalersi di un modello standardizzato per adempire all'obbligo di redazione del piano operativo della sicurezza, nello specifico, al suo allegato I afferma che la redazione del POS può essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, ma deve comunque assolvere in pieno la sua funzione principale.
Il POS con modello semplificato dovrà perciò contenere:
- l'indicazione delle figure e dei ruoli principali per la sicurezza
- l'indicazione di misure di prevenzione e protezione;
- le procedure per l'attuazione di tali misure;
- l'indicazione dei dpi;
La possibilità di avvalersi di questo modello non dipende dalla tipologia di azienda o dal tipo di cantiere, ma è facoltà del datore di lavoro.
Sanzioni
Come al solito concludiamo il nostro articolo con le sanzioni previste per inadempienze, mancanze o irregolarità nell'elaborazione del POS, ecco quali sono le principali secondo il D.lgs 81/08
Inadempienza | Sanzione | Destinatario | Riferimenti normativi del D.lgs n. 81/2008 |
---|---|---|---|
Mancata elaborazione del POS | arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 159, comma 1 |
Mancata elaborazione POS in cantieri in presenza di rischi particolari (allegato XI del D.lgs n. 81) | arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.233,65€ a 8.934,59€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 159, comma 1 |
Assenza uno o più degli elementi di cui all'allegato XV | ammenda da 2.233,65€ a 4.467,30€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrici (anche familiare) | Art. 159, comma 1 |
Mancata attuazione delle misure del POS | arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. a) |
Mancata attuazione delle misure del POS | ammenda da 446,73€ a 1.786,92€ | Lavoratori autonomi | Art. 160, comma 1, lett. a |
Mancata verifica dell'idoneità del POS delle imprese esecutrici prima della trasmissione degli stessi al CSE | arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 558,41€ a 2.233,65€ | Datore di lavoro dell'impresa affidataria | Art. 159, comma 2, lett. c) |
Non aver messo a disposizione del RLS copia del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori | sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41€ a 2.010,28€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. d) |