Formazione dei lavoratori per la sicurezza: obbligo di consegna attestati per ex dipendenti

Molti dei nostri utenti lavoratori, ma anche qualche datore di lavoro, ci pongono spesso delle domande riguardo la consegna degli attestati. Nello specifico:è obbligatorio consegnare gli attestati di formazione ai lavoratori? o visto che il loro costo è sostenuto dal datore di lavoro devono rimanere in azienda? Oggi, nel nostro articolo, vi forniremo una risposta, partendo proprio dal contenuto dell'attestato.

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Formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08

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*Attestati validi ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e dell'Accordo tra Stato e Regioni del 7 Luglio 2016

Attestato di sicurezza sul lavoro: il contenuto

Ai sensi della normativa in vigore l'attestato di formazione rilasciato a seguito della frequenza dei corsi di sicurezza sul lavoro obbligatori deve avere dei contenuti minimi per essere valido e riconosciuto.
Essi sono:

  • denominazione del soggetto formatore;
  • nome, cognome e codice fiscale del corsista;
  • normativa di riferimento;
  • specifica della tipologia di corso seguito con indicazione di settore di appartenenza e durata;
  • periodo di svolgimento del corso;
  • firma del responsabile del progetto formativo;
  • numero identificativo dell'attestato;

Come vedete, tra i contenuti minimi figurano i dati anagrafici del lavoratore che partecipano al corso, questo fa dell'attestato un documento personale.

Obbligo di consegna degli attestati di formazione ai lavoratori: la normativa

Il dubbio sull'obbligo è ragionevole in quanto la normativa sembra abbastanza lacunosa, ecco qualche esempio.

L'articolo 37 del D.lgs 81 al comma 14 dice espressamente che: "Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
Risulta chiara la volontà del legislatore di attestare la "proprietà" dell'attestato da parte del lavoratore in quanto il libretto formativo del cittadino avrebbe dovuto essere un documento personale, dico dovrebbe perchè non è mai stato realizzato.
Nel Testo Unico, dunque, non si fa riferimento all'obbligo di consegna dell'attestato non perché si voleva negare questo diritto al lavoratore, ma perché sembrava superfluo ribadire tale obbligo quando il libretto di cui sopra avrebbe dovuto contenere necessariamente quelle informazioni.

Un altro spunto si trova nell'Accordo Stato-Regioni del 2012 recante "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni"
Qui viene chiaramente esplicitato che è opportuno che una copia dell'attestato di formazione in materia di sicurezza venga rilasciata al lavoratore, al dirigente o al preposto che abbiano frequentato l'apposito corso.
Anche in questo caso si potrebbe muovere un'obiezione e ci si potrebbe chiedere se da quel "è opportuno" possa scaturire un obbligo.

Diritto per un ex dipendente alla consegna degli attestati dei corsi frequentati

Più netta è la presa di posizione del Garante della Privacy che in una sentenza, risalente al 2000, attesta che stabilisce il diritto per un ex dipendente alla consegna degli attestati dei corsi frequentati. Il lavoratore, infatti, non solo ha diritto ad accedere ai dati identificativi ma anche a tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale identificabili anche con le informazioni inerenti ai giudizi e agli esiti delle prove di verifica dei corsi di formazione ad esempio.

Puntualizziamo dunque che la mancata osservanza dell'obbligo può essere sanzionata penalmente dalla legge e che il Garante della Privacy ha il diritto di intervenire in questi casi.

Gli attestati di formazione per la sicurezza vanno rilasciati in originale?

La normativa stabilisce che al lavoratore venga consegnata la copia dell'attestato, senza limiti, ma l'originale deve comunque essere conservato in azienda dal datore di lavoro per attestare l'avvenuta formazione.

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