Lavori in quota: definizione, attrezzatura, sorveglianza sanitaria e corso
Nel mondo dell'edilizia ci si imbatte spesso in quelli che vengono comunemente definiti lavori in quota, nel seguente articolo cercheremo di spiegare quali sono, qual è l'attrezzatura richeista e molti altri obblighi e disposizioni relative alla prevenzione e alla sicurezza previste dal D.lgs 81 del 2008.
Definizione di Lavori in Quota
Il Testo Unico al Capo II "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota" ne fornisce una definizione all'art. 107 dicendo che per lavoro in quota si intende: "attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile".
Si tratta in pratica di lavori che espongono chi li svolge a rischi elevati per la loro salute, uno di questi esempi può essere la caduta dall'alto che, ad oggi, ricopre una delle percentuali più alte di infortunio e decesso sui luoghi di lavoro.
Quali sono i lavori in quota
Secondo la normativa in questa definizione rientrano le seguenti attività svolte ad altezza superiore a quanto indicato, indipendentemente da chi li svolge e dal settore di applicazione:
- lavori di costruzione edile o ingegneria civile;
- lavori di manutenzione o riparazione;
- lavori di demolizione o smantellamento;
- lavori di trasformazione o rinnovamento;
- lavori di installazione di impianti e linee elettriche;
- lavori che prevedono scavi a profondità superiore a quanto indicato;
- montaggio e smontaggio di prefabbricati;
Attività escluse
A fronte di ciò, ecco invece quali sono le attività escluse dalla definizione:
- lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- lavori svolti in mare;
Pericoli dei lavori in quota
Lavorare ad un'altezza minima di 2 metri o a quote ben più alte è fonte di pericoli specifici per la salute dei lavoratori, i principali sono:
- Caduta dall'alto
in seguito a perdita di equilibrio del lavoratore o all'assenza di attrezzature di protezione adeguate; - Sospensione inerte
che si verifica quando il lavoratore rimane sospeso per lungo tempo e può indurre la cosiddetta "patologia causata dalla imbracatura" che porta ad un peggioramento delle funzioni vitali, pericoloso risulta, in questi casi, anche l'effetto pendolo che potrebbe portare il lavoratotre ad urtare contro gli elementi circostanti durante oscillazioni; - Lesioni generiche
frequenti sono gli schiacciamenti, gli impatti o i tagli causati dalla caduta di masse e carichi dall'alto durante lo spostamento con gru ad esempio;
Lavori in quota: normativa e obblighi
La normativa prevede delle disposizioni di carattere generale che indica che lavori del genere, i cantieri in particolare, debbano essere provvisti di idonee recinzioni installate con la finalità di impedire l'accesso a persone non autorizzate e che anche il transito sotto gli eventuali ponti sospesi o aree simili vengano impediti tramite l'installazione di barriere.
In particolare all'articolo 111 si espongono gli obblighi del datore di lavoro dicendo che:
- le misure di protezione di tipo collettivo sono prioritarie rispetto a quelle individuali;
- bisogna prestare particolare attenzione alle dimensioni e all'ergonomia delle attrezzature di lavoro;
- fornire ai lavoratori i DPI adatti e formazione adeguata;
- assicurarsi che i lavoratori utilizzino i DPI;
Per quanto riguarda i lavoratori invece essi hanno l'obbligo di:
- operare nel rispetto delle indicazioni fornite dai datori di lavoro;
- utilizzare i DPI nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore;
- seguire opportuni percorsi formativi indicati dal datore di lavoro sull'utilizzo degli appositi DPI;
Ricordiamo che riguardo ai lavori in quota vige anche l'obbligo di sorveglianza sanitaria
Attrezzature e misure di protezione
Dal capitolo precedente si intuisce che anche le attrezzature protettive siano dovutamente normate e descritte dal Testo Unico che li divide in categorie a seconda che proteggano l'individuo o la collettività e a seconda se siano fisse o mobili secondo il seguente schema:
Attrezzature di protezione | Esempi |
---|---|
Collettive | ponteggio metallico , parapetti, reti di sicurezza |
Personali o DPI | elmetti, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura |
Temporanee | ponteggio metallico e parapetti mobili |
Fisse | parapetti e sistemi fissi di ancoraggio |
DPI per lavori in quota: Formazione obbligatoria
I DPI per i lavori in quota più diffusi sono i seguenti:
- dispositivi di ancoraggio;
- dispositivi retrattili;
- assorbitori di energia;
- connettori;
- imbracature;
- cordini;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
si tratta di dispositivi di protezione individuale che rientrano nella terza categoria e di conseguenza sono soggetti all'obbligo di formazione ed addestramento.
Nello specifico si tratta di un corso pratico della durata di 8 ore finalizzato ad istruire i lavoratori su quanto disposto dalla normativa di riferimento, sulle caratteristiche dei dispositivi e sulle marcature CE che devono avere e, soprattutto, li istruiscono sui rischi dai quali questi DPI li proteggono.
VEDI ANCHE: DPI - definizione, norme, e categorie dei dispositivi di protezione individuale