Lavoratrici Gestanti e Sicurezza sul Lavoro: normativa, valutazione dei rischi e lavori vietati
Il D.lgs 81 ha dimostrato in più occasioni di essere basato su principi che puntano alla tutela di tutti i lavoratori, soprattutto di quelli appartenenti a categorie particolarmente esposte a rischio per i motivi più disparati.
In queste categorie rientrano le donne in gravidanza per le quali il Testo Unico prevede speciali misure di tutela che vanno dal periodo di gestazione fino al periodo dell'allattamento.
Ma quali sono questi adempimenti? quali sono gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti delle lavoratrici in gravidanza? qual è la normativa di riferimento?
Rispondere a queste ed altre domande sarà il nostro obiettivo odierno.
Lavoratrici Gestanti: Normativa di Riferimento
Ci sembra necessario partire indicando il quadro normativo da cui trarre linee guida e disposizioni operative, nello specifico i riferimenti sono:
- Testo Unico n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- D.P.R. 25 novembre 1976, n° 1026 "Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri";
- D.lgs 25 novembre 1996, n° 645 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento";
- Circolare INAIL n° 51/2001, allegato, punto 6, pag. 23;
- Circolare INAIL n° 58/2000, punto 7;
- Circolare INAIL n° 48/1993, punto 7.1.6;
- D.lgs 9 aprile 2008, n° 81 o Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Lavoratrici Gestanti: Valutazione dei Rischi e DVR
Dalle normative sopra citate la cosa che emerge più lampante è che il datore di lavoro, in quanto responsabile della tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori, è tenuto preventivamente a valutare tutti i possibili rischi specifici e le attività che devono essere evitate e le rispettive misure preventive e protettive, in virtù della tutela delle lavoratrici gravide e degli adempimenti previsti art 28 del D.lgs 81/08.
Nello specifico bisogna predisporre un'apposita sezione all'interno documento di valutazione dei rischi o DVR.
Il Datore di lavoro può svolgere questa procedura nel seguente modo:
- Definire preventivamente (insieme al RSPP) la struttura e il contenuto del DVR aziendale indicando i rischi presenti sul luogo di lavoro, suddivisi in rischi di infortunio e rischi per la salute;
- Individuare le mansioni che comportano particolare rischio per le lavoratrici incinte e valutarne le caratteristiche insieme a RSPP e MC;
- Effettuare una classificazione dei rischi per le lavoratrici gestanti presenti sul luogo di lavoro;
In particolare, tutti i rischi dovranno essere divisi in:
- rischi ben noti per la gravidanza;
- rischi ben noti per gravidanza, post-parto e allattamento;
- rischi con necessità di analisi ed approfondimento per gravidanza;
- rischi con necessità di analisi ed approfondimento per gravidanza, post-parto e allattamento;
In presenza dell'ultime due categorie saranno necessarie urgenti verifiche per accertare o escludere il rischio.
Lavoratrici Gestanti: Procedura di tutela
Esiste uno specifico iter procedurale per la tutela delle lavoratrici gravide e comprendono diversi step.
La lavoratrice, una volta accertato lo stato di gravidanza, deve effettuare la comunicazione al Datore di Lavoro presentando un apposito certificato medico di gravidanza riportante la firma del suo ginecologo.
A quel punto il Datore di Lavoro dovrà:
- segnalare lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione di appartenenza e/o al Responsabile di Unità Operativa/Dipartimento secondo le procedure aziendali;
- informare lavoratrice e RLS dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- informare lavoratrice e RLS sulle attività che devono essere evitate e sui DPI idonei;
- informare lavoratrice e RLS sulle misure preventive e protettive per la tutela della stessa e del nascituro;
- informare lavoratrice e RLS sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale prevista;
- verificare la possibilità mantenimento della lavoratrice presso la unità operativa, prevedendo eventuali limitazioni o cambi di mansioni;
Qualora non fosse possibile adibire la lavoratrice ad una mansione non a rischio all'interno dell'Azienda, il Datore di lavoro dovrà effettuare una segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro o DPL, la quale potrà effettuare accertamenti medici e disporre l'interdizione (astenzione) dalla lavoratrice.
La procedura di rientro a lavoro
Anche la ripresa dell'attività lavorativa avviene secondo dinamiche specifiche, che riassumeremo in breve nella seguente tabella:
Periodo | Disposizione |
---|---|
Primi 7 mesi dopo il parto | La lavoratrice non può essere adibita a lavori e mansioni fonte di rischio per il puerperio o per l'allattamento |
Primi 12 mesi dopo il parto | La lavoratrice non può essere adibita al lavoro notturno (ovvero turni che vanno dalle ore 24:00 alle ore 6:00) |
Primo anno di vita del bambino | la lavoratrice ha diritto a 2 periodi di riposo di un'ora ciascuno (1 periodo solo se l'orario lavorativo è inferiore a 6 ore) |
Se l'allattamento si protrae oltre al 7 mese è consigliabile richiedere una certificazione al proprio pediatra che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento, che dovrà essere inoltrata al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di non idoneità a tali mansioni. Tale certificazione è rinnovabile, ed è previsto che alla sospensione la lavoratrice venga sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità. Per quanto riguarda, invece, i periodi di riposo sono considerati a tutti gli effetti ore lavorative e devono essere retribuite e prevedono il diritto della lavoratrice di uscire dall'Azienda. In caso di parto gemellare i periodi di riposo si raddoppiano.
Lavori vietati in gravidanza
Ai sensi del D.lgs 81/08 e del D.lgs 151/01 i lavori vietati in gravidanza sono:
- lavori previsti dal D.lgs 4/08/1999, n. 345 e dal D.lgs 18/08/2000, n. 262;
- lavori indicati nella tabella allegata al D.P.R. 19/03/1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al al D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, e s.m.i.;
- lavori che espongono la lavoratrice alle radiazioni ionizzanti;
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;
- lavori pesanti come la Movimentazione manuale dei carichi;
- lavori che comportano una stazione eretta per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;
- lavori con macchina a pedale se il ritmo è frequente o esige sforzi notevoli;
- lavori con macchinari che espongono ad intense vibrazioni;
- lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;
- lavori che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche;
- lavori a bordo di mezzi in movimento (navi, aerei, treni, pullman ecc);