Lavoratori somministrati: la guida completa con focus sulla sicurezza sul lavoro
Negli ultimi anni, il mercato del lavoro italiano ha fatto sempre più affidamento sul lavoro in somministrazione, una tipologia contrattuale flessibile sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, ottimizzando spesso i processi di assunzione. Un numero sempre crescente di lavoratori interinali, nel corso degli ultimi anni, è entrato a far parte dell'organico delle aziende italiane, cosa che ha permesso a queste ultime di far fronte ad esigenze temporanee o dettate dalla stagionalità, e allo stesso tempo ha consentito ai lavoratori di acquisire esperienze lavorative diversificate.
Nel 2023 c'è stato un calo del 3,1%, figlio degli aggiornamenti normativi che apportano cambiamenti al cosiddetto "lavoro interinale" a cui, da quel momento in poi, ci si riferirà come "lavoro in somministrazione". Nonostante ciò, anche oggi questa modalità di assunzione è una delle più proficue fonti di approvvigionamento di forza lavoro per le aziende. Tuttavia i dubbi sulla gestione del lavoro interinale, specie quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, sono numerosissimi. In questo articolo forniremo delle chiare risposte a questi dubbi sia ai datori di lavoro che ai lavoratori legati da questa tipologia di contratto. Buona lettura.
Lavoratori in somministrazione: scopriamo chi sono
Per capirlo occorre chiarire quali sono i presupposti per poter parlare di lavoro in somministrazione. Nonostante il cambio di nome, o lavoro interinale e quello in somministrazione condividono molti aspetti fondamentali. Entrambe le forme contrattuali coinvolgono tre soggetti principali:
Azienda di somministrazione | che è l'agenzia di lavoro incaricata di assumere i lavoratori |
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Azienda utilizzatrice | che si avvale dei servizi dell'agenzia per ottenere personale temporaneo. |
Somministrato | che viene assunto dall'agenzia e inviato in missione presso l'impresa o l'ente pubblico che ne ha fatto richiesta. |
Cosa cambia con la nuova normativa?
Sebbene la struttura del lavoro interinale e della somministrazione di lavoro siano simili, le differenze tra le due modalità sono notevoli. Grazie alla nuova normativa, il lavoratore in somministrazione, infatti, può beneficiare di contratti sia a tempo determinato che indeterminato, inoltre, la capacità decisionale delle agenzie è stata rafforzata, e queste, per poter operare, devono essere regolarmente iscritte a un albo informatico gestito dall'Anpal, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
Particolarmente interessanti sono i divieti introdotti, che stabiliscono che il lavoratore somministrato non può essere assunto per:
- sostituire lavoratori in sciopero;
- sostituire lavoratori licenziati in massa nei 6 mesi precedenti;
- sostituire lavoratori soggetti sospensione o riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione.
Inoltre, l'azienda che intende beneficiare di questo tipo di contratto deve aver effettuato correttamente la valutazione dei rischi, in conformità con il D.lgs 81/08, e possedere un Documento di Valutazione dei Rischi valido e aggiornato.
Quanti lavoratori somministrati si possono assumere?
Il numero di lavoratori che si possono assumere in queste modalità cambia a seconda della tipologia di contratto:
- per i contratti a tempo indeterminato il limite dei somministrati non deve superare il 20% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato dell'azienda utilizzatrice;
- per icontratti a tempo determinato il limite dei somministrati non deve superare il 30% del totale dei lavoratori a tempo determinato dell'azienda utilizzatrice.
Per i contratti a termine, il rapporto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, se la durata iniziale è inferiore a 24 mesi, fino a un massimo di 6 o 8 volte in 24 mesi, salvo diverse disposizioni contrattuali. Nella pubblica amministrazione, invece, i contratti di somministrazione a tempo determinato possono durare al massimo 36 mesi.
Chi paga il lavoratore somministrato?
Il lavoratore somministrato è retribuito dall'agenzia di somministrazione, con un trattamento economico e normativo pari a quello dei dipendenti di pari livello dell'azienda utilizzatrice. L'agenzia è anche responsabile del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, rimborsati dall'azienda utilizzatrice. Se l'agenzia non adempie, il lavoratore può rivolgersi all'azienda utilizzatrice per il pagamento. Inoltre, i lavoratori a tempo indeterminato ricevono un'indennità di disponibilità dall'agenzia per i periodi senza missioni.
L'obbligo di comunicazione annuale
Le aziende "utilizzano" lavoratori in somministrazione hanno l'obbligo di effettuare una comunicazione annuale alle rappresentanti sindacali unitarie o alle associazioni di categoria territoriali. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della somministrazione, e deve contenere:
- Il numero totale dei lavoratori in somministrazione;
- la qualifica di questi lavoratori;
- il numero dei relativi contratti conclusi;
- la durata dei contratti.
In caso di inadempienza, è prevista una sanzione che va da €250 a €1.250.
Lavoratori in somministrazione e obblighi per la sicurezza
Nel contesto della somministrazione di lavoro, sia l'Agenzia Somminsitratrice che le Impresa Utilizzatrice hanno precisi obblighi amministrativi e di prevenzione e protezione dei rischi, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore. È indispensabile che entrambi i soggetti adottino tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in somministrazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, sia essa a tempo determinato o indeterminato. Di seguito vedremo come sono suddivisi gli obblighi per la sicurezza e la tutela del lavoro somministrato.
Obblighi dell'Agenzia di Somministrazione
L'Agenzia di somministrazione deve assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente informati riguardo ai contenuti generali relativi alla sicurezza sul lavoro, connessi alle attività produttive. Questo include la formazione e l'addestramento sull'uso dei DPI e delle attrezzature di lavoro, come stabilito dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015.
Inoltre, all'atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di assegnazione, l'Agenzia deve fornire informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:
- Nominativo del referente dell'impresa utilizzatrice incaricato di fornire le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza.
- Nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Procedure per il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro.
- Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/2008.
- Nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente.
Queste informazioni devono essere comunicate conformemente a quanto previsto dall'Art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione. Questa attività può anche essere delegata all'impresa utilizzatrice, ma bisogna specificarlo nel contratto.
Obblighi dell'Impresa Utilizzatrice
L'Impresa Utilizzatrice, nonostante il lavoratore in somministrazione non sia computato nell'organico per alcune normative, ha obblighi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, l'utilizzatore deve:
- Provvedere alla formazione obbligatoria sulla sicurezza;
- Informare tempestivamente i lavoratori di rischi specifici sopraggiunti dopo la stipula del contratto.
- Fornire sorveglianza sanitaria, se obbligatoria per azienda
- Assicurare sistemi di protezione e DPI adeguati ai lavoratori in somministrazione
In caso di inadempienze nelle attività di informazione, formazione, addestramento o nella fornitura di dispositivi di protezione adeguati, il lavoratore può dimettersi per giusta causa, mantenendo diritto all'intero trattamento retributivo per il periodo previsto, a carico dell'impresa utilizzatrice e anticipato dall'agenzia somministratrice.
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Lavoratori Somministrati e Infortuni
La gestione degli infortuni dei lavoratori somministrati in Italia è un aspetto cruciale disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) delle Agenzie per il Lavoro e dalle normative nazionali. Le Agenzie per il Lavoro hanno l'obbligo di assicurare i lavoratori somministrati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL. Nel caso del lavoro somminsitrato, la sicurezza è una responsabilità che viene divisa tra l'Agenzia per il Lavoro e l'azienda utilizzatrice quindi, ciascuno di questi soggetti, è responsabile dell'obbligo di prevenire gli infortuni fino a quando non si esaurisce il rapporto di lavoro. Ulteriori conferme di ciò arrivano dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito che sia il Somministratore che l'Utilizzatore si configurano come datori di lavoro ai fini di sicurezza, e devono cooperare per prevenire gli infortuni, coordinando le misure di sicurezza necessarie per proteggere i lavoratori.
Procedura in Caso di Infortunio o Malattia Professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di un lavoratore somministrato, la procedura da seguire è la seguente:
- L'Azienda Utilizzatrice deve comunicare tempestivamente all'Agenzia di Somministrazione tutti i dettagli relativi all'evento;
- l'Agenzia di Somministrazione deve denunciare l'infortunio all'INAIL o ad altri istituti assicurativi competenti, in conformità con l'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, che impone all'agenzia di sostenere gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali;
- Il lavoratore deve trasmettere il certificato medico di prognosi all'Agenzia di Somministrazione, che poi procederà con le denunce obbligatorie;
- L'Azienda Utilizzatrice è tenuta a registrare l'infortunio nel registro infortuni, mantenuto sul luogo di lavoro e disponibile per l'organo di vigilanza;
- L'Azienda Utilizzatrice deve garantire che il medico competente istituisca e conservi la cartella sanitaria del lavoratore, fornendone una copia al lavoratore stesso e all'Agenzia di Somministrazione.
Gli infortuni dei lavoratori somministrati devono essere inclusi negli indici infortunistici dell'azienda utilizzatrice. L'utilizzatore è considerato il principale responsabile della sicurezza e può essere soggetto al diritto di regresso dell'INAIL in caso di infortunio. Questo significa che l'INAIL può rivalersi sull'azienda utilizzatrice per recuperare le somme pagate a titolo di indennizzo, qualora l'infortunio sia dovuto a violazioni delle normative di sicurezza.
Vantaggi e Svantaggi del Lavoro Somministrato
Chiudiamo il nostro articolo tirando el somme e indicando i vantaggi e gli svantaggi del lavoro somministrato per Datori di lavoro e Lavoratori.
Per i datori di lavoro la situazione è la seguente:
Vantaggi | maggiore flessibilità nella gestione del personale con possibilità di adattarsi rapidamente alle variazioni della domanda di lavoro senza l'impegno di assunzioni a lungo termine. Inoltre, consente di accedere a una vasta gamma di competenze specifiche attraverso le agenzie di somministrazione. |
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Svantaggi | i costi di somministrazione possono essere più elevati rispetto a un'assunzione diretta |
Per i lavoratori, invece, avremo:
Vantaggi | opportunità di acquisire esperienza in vari settori e aziende, migliorando le proprie competenze e aumentando le possibilità di essere assunti in futuro. |
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Svantaggi | mancanza di stabilità occupazionale e la possibile discontinuità nei contratti possono rappresentare un'incertezza |