Esonero dai corsi di formazione per la sicurezza: Quali sono i casi?
Ad eccezione di RSPP e ASPP, la cui formazione è disciplinata dall'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, e del Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, disciplinato dall'articolo 34, l'obbligo di frequentare specifici corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro trova il proprio riferimento principale nell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08. Il Decreto prevede percorsi formativi differenti per ciascuna delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro, ma cosa succede quando su un unico soggetto si sovrappongono due o più ruoli a cui corrispondono corsi diversi? Bisogna frequentarli tutti o è possibile essere esonerati, totalmente o parzialmente, da alcuni percorsi? In questo articolo analizziamo cosa prevede la normativa aggiornata e ti mettiamo a disposizione un tool pratico per verificare subito, in base al corso già frequentato, quali esoneri formativi possono essere riconosciuti.
Esoneri formativi sicurezza sul lavoro: la normativa
Il D.Lgs. 81/08 individua gli obblighi formativi delle diverse figure della sicurezza, ma la disciplina operativa dei percorsi, delle durate, dei contenuti minimi e dei crediti formativi è stata aggiornata dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Il nuovo Accordo ha accorpato, rivisitato e modificato gli accordi attuativi precedenti in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una disciplina organica dei percorsi formativi obbligatori, delle modalità di erogazione, delle verifiche finali e del riconoscimento dei crediti formativi.
In particolare, la Parte V e l'Allegato III dell'Accordo Stato-Regioni 2025 disciplinano il riconoscimento dei crediti formativi tra i diversi corsi. L'Allegato III utilizza tre definizioni fondamentali:
| Credito totale | si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore previsto per il soggetto individuato. |
|---|---|
| Credito parziale | si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita; è quindi necessario integrare la formazione con le ore e i contenuti mancanti. |
| Frequenza | si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, perché non sono state individuate corrispondenze dirette tra i percorsi formativi. |
Di seguito semplificheremo il contenuto delle tabelle sui crediti formativi per la sicurezza sul lavoro, fornendo informazioni dettagliate sulle principali figure.
Esonero formativo per il RSPP
Chi ha frequentato il percorso formativo completo per RSPP, composto dai moduli A, B e C, ottiene un credito formativo totale per i corsi relativi a:
- Datore di lavoro;
- Datore di lavoro RSPP, modulo comune;
- Datore di lavoro RSPP, moduli integrativi 1, 2, 3 e 4;
- ASPP;
- Dirigente;
- Preposto, se il ruolo è svolto nella medesima azienda;
- RLS;
- Lavoratori, formazione generale;
- Lavoratori, formazione specifica, se il ruolo è svolto nella medesima azienda.
Ciò significa che il soggetto già formato come RSPP può beneficiare di un ampio riconoscimento dei crediti formativi, fermo restando che l'effettiva possibilità di ricoprire più ruoli deve essere valutata anche alla luce delle eventuali incompatibilità previste dalla normativa o derivanti dall'organizzazione aziendale, come nel caso dell'incompatibilità tra RSPP e RLS nella stessa azienda.
Per quanto riguarda il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, il credito dipende dai moduli RSPP effettivamente posseduti:
- con il solo Modulo A, è riconosciuto il credito per il modulo giuridico da 28 ore, ma restano da frequentare il modulo tecnico da 52 ore, il modulo metodologico/organizzativo da 16 ore e la parte pratica da 24 ore;
- con Modulo A e Modulo B coerente con il settore costruzioni, è riconosciuto il credito per il modulo giuridico e per il modulo tecnico, ma restano da frequentare il modulo metodologico/organizzativo da 16 ore e la parte pratica da 24 ore;
- in caso di esonero ex art. 32 con frequenza del solo Modulo C, non è riconosciuto credito verso il corso per Coordinatore, che deve essere frequentato integralmente.
Per maggiori approfondimenti sulle corrispondenze tra RSPP e Coordinatore vi consigliamo di leggere questo articolo.
Esonero formativo per il ASPP
Ai soggetti che ricoprono il ruolo di ASPP è richiesta una formazione composta dal Modulo A e dal Modulo B. Di conseguenza, per ricoprire il ruolo di RSPP, sarà necessario completare il percorso con il Modulo C e, ove necessario, con gli eventuali moduli specialistici richiesti dal settore di attività.
Secondo l'Allegato III dell'Accordo Stato-Regioni 2025, chi ha svolto la formazione per ASPP ottiene un credito formativo totale per i corsi relativi a:
- Datore di lavoro;
- Datore di lavoro RSPP, modulo comune;
- Datore di lavoro RSPP, moduli integrativi 1, 2, 3 e 4;
- Dirigente;
- Preposto, se il ruolo è svolto nella medesima azienda;
- RLS;
- Lavoratori, formazione generale;
- Lavoratori, formazione specifica, se il ruolo è svolto nella medesima azienda.
Per il corso da Coordinatore per la Sicurezza, il credito è parziale e dipende dalla formazione ASPP effettivamente posseduta:
- con il solo Modulo A, è riconosciuto il credito per il modulo giuridico da 28 ore, ma occorre frequentare il modulo tecnico, il modulo metodologico/organizzativo e la parte pratica;
- con Modulo A e Modulo B coerente con il settore costruzioni, è riconosciuto il credito per il modulo giuridico e per il modulo tecnico, ma occorre frequentare il modulo metodologico/organizzativo e la parte pratica;
- in caso di esonero ex art. 32 senza frequenza dei moduli, il corso per Coordinatore deve essere frequentato integralmente.
Esonero formativo per il Coordinatore
Chi ha ottenuto l'abilitazione come Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e dell'Allegato XIV, beneficia di importanti riconoscimenti formativi.
Il corso per Coordinatore dà diritto a un credito formativo totale per i corsi relativi a:
- Datore di lavoro;
- Datore di lavoro RSPP con modulo integrativo 3, relativo al settore costruzioni;
- Dirigente;
- Preposto, se il ruolo è svolto nella medesima azienda;
- ASPP, con riferimento al Modulo A, al Modulo B comune e al Modulo B-SP3;
- RLS;
- Lavoratori, formazione generale;
- Lavoratori, formazione specifica, se il ruolo è svolto nella medesima azienda.
Per quanto riguarda il ruolo di RSPP, il credito è invece parziale: il corso per Coordinatore riconosce il credito per il Modulo A, per il Modulo B comune e per il Modulo B-SP3, ma resta necessaria la frequenza del Modulo C e degli eventuali moduli specialistici B-SP1, B-SP2, B-SP4 o B-SP5, qualora richiesti dal settore di attività.
Per il percorso da Datore di lavoro RSPP, il Coordinatore ottiene credito totale per il modulo integrativo 3, relativo alle costruzioni, mentre per gli altri moduli integrativi occorre valutare l'eventuale necessità di integrazione.
Esonero formativo per il DLSPP
Il corso per datore di lavoro RSPP è stato modificato dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. Non è più strutturato secondo le precedenti durate di 16, 32 e 48 ore collegate ai livelli di rischio basso, medio e alto.
La nuova disciplina distingue tra:
- corso per Datore di lavoro, della durata minima di 16 ore;
- corso per Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, composto da un modulo comune di 8 ore;
- moduli tecnici-integrativi, previsti per specifici settori.
Modulo comune DL-RSPP
Il modulo comune per il Datore di lavoro RSPP ha durata di 8 ore e si aggiunge al corso base per Datore di lavoro. Chi ha svolto il percorso da DL-RSPP ottiene un credito formativo totale per:
- corso per Datore di lavoro;
- formazione generale dei lavoratori;
- formazione specifica dei lavoratori, se riferita alla medesima azienda;
- corso per Dirigente;
- corso per Preposto, se il ruolo è svolto nella medesima azienda.
Non è invece riconosciuto credito verso il corso per RLS, che deve essere frequentato integralmente.
Per diventare RSPP, il Datore di lavoro RSPP ottiene un credito parziale: sono riconosciuti alcuni contenuti, ma restano da integrare il Modulo B comune, gli eventuali moduli B specialistici e il Modulo C.
Per diventare Coordinatore per la Sicurezza, il credito è parziale: viene riconosciuto il modulo giuridico da 28 ore, ma restano da frequentare il modulo tecnico da 52 ore, il modulo metodologico/organizzativo da 16 ore e la parte pratica da 24 ore.
Moduli integrativi DL-RSPP
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 prevede specifici moduli integrativi per particolari settori:
- Modulo integrativo 1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia, durata 16 ore;
- Modulo integrativo 2: Pesca, durata 12 ore;
- Modulo integrativo 3: Costruzioni, durata 16 ore;
- Modulo integrativo 4: Chimico-petrolchimico, durata 16 ore.
Il riconoscimento dei crediti verso altri percorsi formativi deve essere valutato in base al modulo effettivamente frequentato. In particolare, il modulo integrativo 3, relativo al settore costruzioni, assume rilievo anche per il riconoscimento dei crediti verso la formazione specifica collegata ai cantieri.
Datore di lavoro RSPP e cantieri
Nel settore delle costruzioni, il Datore di lavoro RSPP che ha frequentato il modulo integrativo 3 ottiene credito totale per il modulo aggiuntivo cantieri previsto per Datore di lavoro e Dirigente dell'impresa affidataria. Restano invece autonomi gli obblighi formativi relativi ad ambienti sospetti di inquinamento o confinati e alle attrezzature di lavoro, per i quali è richiesta la frequenza dei rispettivi corsi specifici.
Esonero formativo per il Dirigente
Chi ha svolto il corso di formazione per Dirigenti della sicurezza ottiene un credito formativo totale per:
- corso per Datore di lavoro;
- formazione generale dei lavoratori;
- formazione specifica dei lavoratori, se il ruolo è svolto nella medesima azienda;
- corso per Preposto, se il ruolo è svolto nella medesima azienda.
Non è invece riconosciuto credito verso i corsi per:
- RLS;
- RSPP;
- ASPP;
- Coordinatore per la Sicurezza.
Per il percorso da Datore di lavoro RSPP, il Dirigente non ottiene un esonero totale: il credito riguarda il corso per Datore di lavoro, ma resta necessaria la frequenza del modulo comune DL-RSPP e degli eventuali moduli integrativi richiesti dal settore.
Nel caso dei cantieri, il Dirigente che ha frequentato il modulo aggiuntivo cantieri ottiene credito totale verso il modulo aggiuntivo cantieri previsto per il Datore di lavoro dell'impresa affidataria.
Esonero formativo per il Preposto
Per i lavoratori che hanno svolto il corso per il preposto, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non riconosce crediti formativi verso gli altri principali percorsi obbligatori.
Il corso per Preposto, infatti, non dà diritto a credito per:
- RLS;
- Datore di lavoro;
- formazione generale dei lavoratori;
- formazione specifica dei lavoratori;
- Dirigente;
- RSPP;
- ASPP;
- Coordinatore per la Sicurezza.
Questo significa che il lavoratore già formato come Preposto dovrà frequentare integralmente gli altri corsi, ove intenda o debba ricoprire ulteriori ruoli per i quali la normativa prevede un percorso formativo specifico.
Esonero per chi ha fatto il corso RLS
Chi ha svolto il corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ottiene un credito formativo totale per:
- formazione generale dei lavoratori;
- corso per Dirigente;
- corso per Preposto.
Non è invece riconosciuto credito verso:
- Datore di lavoro;
- formazione specifica dei lavoratori;
- RSPP;
- ASPP;
- Coordinatore per la Sicurezza;
- Datore di lavoro RSPP.
Questo aspetto è particolarmente importante: il corso RLS consente il riconoscimento di alcuni crediti, ma non sostituisce la formazione specifica dei lavoratori, che resta legata ai rischi effettivi della mansione e dell'organizzazione aziendale.
Esonero per chi ha fatto il corso per Lavoratori
Per chi ha frequentato il corso per lavoratori, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 conferma una logica molto restrittiva nel riconoscimento dei crediti verso gli altri ruoli della sicurezza.
La formazione generale dei lavoratori costituisce credito formativo permanente, ma non dà diritto a esoneri verso i corsi per:
- RLS;
- Datore di lavoro;
- Dirigente;
- Preposto;
- RSPP;
- ASPP;
- Coordinatore per la Sicurezza.
La formazione specifica dei lavoratori, allo stesso modo, non consente di ottenere crediti verso gli altri corsi previsti per le figure della sicurezza. Resta infatti una formazione collegata ai rischi riferiti alla mansione, al settore e alla valutazione dei rischi aziendale.
Si può parlare di riconoscimento soltanto all'interno della stessa formazione dei lavoratori, secondo la logica della formazione generale e della formazione specifica:
- la formazione generale costituisce credito permanente;
- la formazione specifica deve essere coerente con i rischi effettivi della mansione e del settore;
- in caso di cambio mansione, settore o esposizione a nuovi rischi, il datore di lavoro deve valutare l'eventuale necessità di integrazione formativa.
Commenti
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Francesca Della Ratta
11/02/2025 - 10:45
Sono un rls e mi hanno fatto fare il modulo on line di aggiornamento per i lavoratori come tutti gli altri colleghi. ho provato a dire che secondo me potevo essere esonerata ma mi hanno detto che dovevo farlo integralmente. chi ha ragione?
RispondiRedazione Corsi Sicurezza 21/02/2025 - 11:57Secondo l'accordo tra stato e regioni del 7 luglio 2016, la frequenza del corso di aggiornamento annuale previsto per il rappresentate dei lavoratori (di 4 o di 8 ore che sia) conferisce l'esonero totale dal corso di aggiornamento per lavoratori.
