Il datore di lavoro può erogare la formazione ai propri lavoratori?
Quando si parla di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uno dei temi che più frequentemente genera incertezza tra i datori di lavoro riguarda la possibilità di erogare direttamente la formazione ai propri dipendenti.
È una domanda legittima, spesso dettata dalla volontà di risparmiare tempo, costi e di gestire in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge. Ma come spesso accade in ambito normativo, la risposta non è immediata né univoca. In questo articolo facciamo chiarezza su un tema spesso sottovalutato ma centrale per ogni azienda: il datore di lavoro può formare i propri lavoratori? A quali condizioni? E con quali rischi? Vedremo quali sono i requisiti richiesti, come evitare irregolarità, e perché - in molti casi - affidarsi a un ente esterno qualificato rappresenta la scelta più sicura ed efficiente.
Cosa prevede l'art. 37 del D.Lgs. 81/08
L'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/08 dice chiaramente che il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata e specifica rispetto ai rischi connessi alle proprie mansioni, aggiornata periodicamente e coerente con i cambiamenti tecnici, organizzativi o legislativi che possano intervenire nel tempo. La norma, tuttavia:
- non specifica chi debba concretamente svolgere questa attività formativa;
- non esclude espressamente che il datore di lavoro possa farlo in prima persona, ma neppure lo legittima in quanto tale
Ciò che la normativa pretende è che la formazione sia svolta da soggetti competenti, e quindi da persone in possesso dei requisiti previsti per i formatori nel campo della sicurezza sul lavoro.
Quindi la formazione dei lavoratori la può fare il datore di lavoro?
Ripetiamo: la normativa non vieta al datore di lavoro di erogare direttamente la formazione ai propri dipendenti, ma ne subordina la validità al possesso di requisiti specifici. Specifichiamo però chela sola qualifica di datore di lavoro non basta a legittimare la formazione: ciò che conta è il rispetto dei criteri stabiliti dalDecreto Interministeriale del 6 marzo 2013, che definisce chi può essere considerato un formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, la formazione è valida solo se il datore di lavoro rientra almeno in uno dei sei criteri che abbiamo approfondito in questo articolo.
Requisiti del datore di lavoro formatore
Per poter svolgere il ruolo di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve possedere almeno uno dei sei criteri di qualificazione stabiliti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. Questi requisiti mirano a garantire che chi eroga la formazione abbia competenze tecniche, esperienza professionale e capacità didattiche adeguate.
I criteri principali sono:
- Esperienza lavorativa o professionale di almeno sei anni nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, maturata anche all'interno dell'azienda.
- Laurea coerente con le tematiche della salute e sicurezza (come ingegneria, giurisprudenza, medicina, scienze della formazione) più almeno un anno di esperienza nel settore.
- Docenza effettuata per almeno 32 ore negli ultimi tre anni, su tematiche inerenti la salute e sicurezza.
- Attestato di frequenza a corsi di formazione per la sicurezza della durata di almeno 40 ore, più esperienza almeno biennale.
- Titolo abilitante all'insegnamento, più esperienza almeno biennale nel settore della sicurezza sul lavoro.
Questi requisiti non sono cumulativi: basta soddisfare anche solo uno di essi e aver frequentato uno specifico corso di formazione per formatori della durata di 24 ore, per essere qualificati come formatori.
E se il datore di lavoro è anche RSPP?
Nel caso in cui il datore di lavoro ricopra anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la possibilità di fare formazione non è automatica. Anche in questo caso, deve rientrare in almeno uno dei sei criteri previsti. La sola nomina a RSPP - anche se ottenuta mediante i percorsi formativi previsti per legge - non basta a conferire la qualifica di formatore.
Questo punto è spesso sottovalutato: il rischio è quello di considerarsi legittimati a formare in virtù del ruolo ricoperto, quando in realtà la validità della formazione dipende esclusivamente dal possesso dei requisiti richiesti dal decreto.
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Considerata la complessità della normativa, i requisiti richiesti ai formatori e le verifiche sempre più rigorose in sede di controllo, affidarsi a un ente esterno qualificato rappresenta spesso la scelta più sicura e vantaggiosa per le aziende.
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