Il Datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP senza diploma? La risposta della Redazione
In anni di esperienza nell'erogazione di formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 81/08 e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, abbiamo sempre cercato di porci in maniera positiva nei confronti dei nostri utenti e di essere per loro un punto di riferimento sicuro, sciogliendo eventuali dubbi e dando risposte ai loro quesiti. Proprio da una domanda postaci recentemente da un utente abbiamo tratto spunto per questo articolo. La domanda, come avrete già capito dal titolo, è relativa ai requisiti del Datore di Lavoro che intende svolgere in prima persona i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e, nello specifico, se è possibile ricoprire quel ruolo senza diploma.
Cosa dice il Testo Unico a riguardo?
Per trovare una risposta bisogna consultare il Titolo I, Capo III, Sezione III del D.lgs 81/08, con particolare riferimento agli Artt. 31, 32 e 34 che citeremo parzialmente di seguito:
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. [....]
Art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi [....]
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. [..]il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. [....]
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative[...]
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. [...]
Il DL SPP deve avere i requisiti di cui all'articolo 32?
Il D.lgs 81, dunque, stabilisce l'obbligo per il Datore di lavoro di istituire all'interno della propria azienda un servizio di prevenzione e protezione interno o esterno. Per tali soggetti, Responsabili o Addetti che siano, l'articolo 32 prevede dei requisiti specifici, oltre quelli relativi alla formazione specifica individuabili in titoli di studio non inferiori al diploma o esperienza pregressa. Tuttavia, si tratta di disposizioni esplicitamente riferite ai soggetti destinati a ricoprire il ruolo di RSPP interni ed esterni o ASPP.
Il Datore di Lavoro RSPP, invece, è normato da un altro articolo: il 34, all'interno del quale non si fa riferimento ai requisiti di cui all'art. 32. L'articolo 34 vuole essere una semplificazione a favore dei DdL delle aziende di piccole dimensioni, ai quali non viene richiesto il possesso delle capacità, dei titoli o dei requisiti professionali richiesti a RSPP e ASPP.
La volontà del legislatore di agevolare il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del SPP in prima persona risale alla precedente normativa, il D.lgs 626/94, che rispettivamente agli articoli 8-bis e 10, riportava disposizioni analoghe agli art. 32 e 34 del Testo Unico.
Anche in quel caso era sorto un dubbio, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti che ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere se, nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti per RSPP e ASPP.
La risposta è arrivata dal Ministero del lavoro con la Nota del 3 marzo 2008, prot. n. 25/I/0003278, nella quale si attesta che al datore di lavoro che intende ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP non è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Conclusione: quali sono i requisiti che deve avere il Datore di lavoro RSPP?
Ad oggi il Datore di lavoro che assume la responsabilità di svoglere in prima persona le mansioni del SPP sono richiesti gli attestati di partecipazione, con verifica dell'apprendimento dei seguenti corsi:
- Corso di formazione iniziale per RSPP Datore di Lavoro;
- Corso di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro;
La durata, i contenuti e le modalità di erogazione di tali percorsi formativi sono stabiliti dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Concludiamo ricordandovi che permangono le direttive e le restrizioni relative ai casi in cui il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP, ovvero all'interno di:
- aziende artigiane fino a 30 addetti;
- aziende industriali fino a 30 addetti;
- aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- aziende della pesca fino a 20 addetti;
- altre aziende fino a 200 addetti.