Coordinatore sicurezza e RSPP: ci sono corrispondenze?

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, soprattutto nell'ambito cantieristico, due figure di particolare importanza e rilievo sono il Coordinatore e il Responsabile.
Rispetto alle altre figure coinvolte nella sicurezza, questi ultimi, hanno dei requisiti specifici identificabili, oltre che con attestati di formazione obbligatori in materia di sicurezza, anche con titoli di studio.
Le domande e i dubbi relativi alla correlazione tra questi due soggetti sono molteplici e, nel presente articolo, il nostro compito sarà fare chiarezza.

Requisiti

Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono richiesti i seguenti requisiti:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore;
  • attestato di frequenza a corsi di formazione adeguati ai rischi presenti, con verifica finale dell'apprendimento;
  • attestato di frequenza a corsi di formazione sui rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato;
  • attestato che certifichi l'aggiornamento quinquennale del corso di formazione iniziale;

Il coordinatore, invece, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  • Laurea magistrale (classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74);
  • Laurea specialistica (classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S + attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa rilasciata da datori di lavoro o committenti);
  • Laurea di cui al D.M. 16 marzo 2007 (classi L7, L8, L9, L17, L 23);
  • Laurea nelle classi 8,9,10,4 (con attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni, rilasciato da datori di lavoro o committenti);
  • Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico (con attestazione dell'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni);

Unitamente ai seguenti attestati:

  • Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro;
  • Attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento periodici in materia di sicurezza sul lavoro;

Formazione obbligatoria per Coordiantore ed RSPP

Come abbiamo visto, ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 e dell'Accordo tra Stato e Regioni, su entrambe le figure ricade l'obbligo formativo, tuttavia i percorsi sono differenziati in termini di durata e contenuti

Il Coordinatore della Sicurezza dovrà seguire un corso formativo iniziale di abilitazione alla professione della durata di 120 ore così diviso:

  • Modulo giuridico di 28 ore
  • Modulo tecnico di 52 ore
  • Modulo metodologico/organizzativo di 16 ore
  • Parte pratica di 24 ore

Per quanto riguarda l'aggiornamento è previsto un corso di 40 ore da effettuare ogni 5 anni.

Per il RSPP è previsto un percorso formativo iniziale, anch'esso abilitante, diviso nei seguenti moduli:

  • Modulo A di 28 ore
  • Modulo B di 48 ore
  • Modulo C di 24 ore

Anche per il responsabile è previsto l'obbligo di rinnovoogni 5 anni della formazione tramite corso di aggiornamento di 40 ore.

Corrispondenze Crediti Formativi Professionali


L'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, in materia, si esprime così:

"ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs.81/2008, è da ritenersi valida e viceversa"

I corsi di aggiornamento hanno, quindi, una durata e contenuti comuni e trattandosi di ruoli (Coordinatore e Responsabile) ricoperti per la maggior parte da professionisti del settore tecnico, essi prevedono il riconoscimento di crediti formativi professionali.
Nella tabella riportata nell'allegato III dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 è specificato che anche per quanto riguarda i CFP tra le due figure c'è corrispondenza.
Un'ulteriore similitudine tra i due corsi di aggiornamento è la modalità di erogazione in quanto per entrambi è prevista la modalità e-learning.

Chi ha fatto il corso di 120 ore per Coordinatore della Sicurezza può fare il RSPP?

Si, in quanto l'allegato III stabilisce che chi è in possesso dell'attestato di Coordinatore Sicurezza che vuole ricoprire il ruolo di RSPP, è esonerato dalla frequenza dei seguenti moduli:

  • Modulo A di base di 28 ore
  • Modulo B comune di 48 ore
  • Modulo B-SP2 di 16 ore "Cave e costruzioni"

Resta l'obbligo di frequentare il modulo C per RSPP di 24 ore.

Chi ha fatto il corso di formazione iniziale RSPP può fare il Coordinatore della Sicurezza?

Il soggetto sarà esonerato dal frequentare il modulo giuridico e dal modulo tecnico ma dovrà frequentare i restanti moduli, ovvero:

  • metodologico/organizzativo (16 ore);
  • pratico (24 ore);

Incompatibilità tra RSPP e Coordinatore della Sicurezza

Tra le due figure, tuttavia, vige l'incompatibilità, ciò vuol dire che il Coordinatore in fase di esecuzione si sensi del D.Lgs 81 all'art. 89 comma 1 lettera f):

"[...]non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato".

Dunque all'interno dello stesso cantiere il ruolo di RSPP e CSE non possono essere ricoperti dalla medesima persona
VEDI ANCHE: Coordinatore della Sicurezza: definizione, nomina, requiiti e obblighi di CSP e CSE RSPP: definizione, requisiti, nomina, compiti, formazione

Commenti

  • Massimo 16/01/2024 - 14:09

    Buongiorno chiedo chi è abilitato alla figura di cspe e ha svolto il modulo c e quindi anche abilitato alla figura di rspp, entrambe le abilitazioni conseguite a distanza di un mese una dall'altra, come aggiornamento quinquennale per entrambe le figure quante ore di aggiornamento sono previste? ringrazio

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 19/01/2024 - 10:54

    Buongiorno, le ore di aggiornamento da svolgere rimangono 40. secondo l'accordo tra stato e regioni, è sufficiente frequentare un unico corso aggiornamento (o quello di rspp, o quello di coordinatore) per rinnovare entrambe le abilitazioni.

  • Simone Morozzi 06/06/2022 - 13:04

    Buongiorno il corso da rspp modulo comune da 48 ore vale anche come aggiornameto quinquennale per coordinatore dei lavori...?

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 10/06/2022 - 15:42

    Buongiorno, a valere come aggiornamento quinquennale per coordinatore, non è il modulo b di 48 ore, bensì il corso di aggiornamento rspp di 40 ore.

  • Michele 16/10/2021 - 18:15

    Salve, se ho fatto il corso di rspp completo, mi basta fare il corso di aggiornamento da cse per essere abilitato anche a fare il coordinatore?

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 12/11/2021 - 12:54

    Salve, secondo la normativa dovrà frequentare i moduli tecnico (52 ore); metodologico/organizzativo (16 ore); pratico (24 ore). la frequenza del solo aggiornamento per coordinatore (40 ore) non la abiliterebbe a svolgere il ruolo.

  • Emanuela 04/05/2021 - 10:38

    Buongiorno chi è abilitato alla figura di cspe è tenuto a seguire corsi di formazione in qualità di lavoratore (sono dipendente pa). non è previsto l'esonero totale? grazie

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 21/05/2021 - 12:25

    Nell'accordo stato regioni del 7 luglio 2016 si specifica che c'è una corrispondenza totale

  • Lucio 14/12/2020 - 09:17

    Buongiorno,se ho fatto il corso di 120 ore per coordinatore della sicurezza, prendendo il modulo ''c'' posso fare rspp anche in un azienda metalmeccanica? il modulo ''b'' è in comune? grazie

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 17/12/2020 - 15:44

    Salve, si, le serve solo la frequenza del modulo c, in quanto il modulo b di 48 ore è comune per tutti, e il suo settore non rientra nei 4 per cui occorre la frequenza moduli di specializzazione ulteriori

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