Certificato di Prevenzione Incendi: Cos'è, quando serve, aziende soggette, chi lo richiede
In un nostro precedente articolo sui documenti obbligatori per la sicurezza nelle aziende nella lunga lista di adempimenti ne abbiamo elencato uno in particolare: Il Certificato di Prevenzione Incendi.
L'articolo odierno andrà ad approfondire le nozioni relative a questo adempimento rispondendo alle domande principali che i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle aziende si chiedono.
Spiegheremo cos'è, a cosa serve, chi lo richiede, quando è obbligatorio e forniremo molte altre informazioni che potranno tornare utili ai nostri lettori.
Che cos'è il Certificato di Prevenzione Incendi
Il certificato di prevenzione incendi, più comunemente abbreviato con l'acronimo CPI, è un certificato che attesta che l'azienda in questione rispetta quanto stabilito dalla normativa il sulla prevenzione degli incendi, e che quindi sia in possesso requisiti di sicurezza antincendio previsti.
Il CPI viene rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito di un sopralluogo di verifica atto a verificare :
- il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
- la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;
CPI: normativa antincendio
A livello normativo in passato i riferimenti normativi principali erano:
- il D.M. 16 febbraio 1982 che indicava le attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- il D.P.R. n. 37/1998 che conteneva il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi;
- il D.P.R. n. 689/1959 che determinava aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco;
- il D.P.R. n. 214/2006 recante semplificazione delle procedure per ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di 5 metri cubi;
- l'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 che introduceva e disciplinava il CPI;
Tuttavia negli ultimi anni si è verificata un'evoluzione della normativa antincendio che ha portato alla nascita di misure più consone e semplici da applicare, senza perdere l'efficacia.
L'evoluzione normativa ha portato in primo luogo alla nascita del Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1° agosto 2011 che abroga e sostituisce tutti i riferimenti normativi citati in precedenza.
Nel DPR 151 la volontà del legislatore è chiara, ed è finalizzata a:
- garantire adempimenti amministrativi proporzionali alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
- eliminare autorizzazioni, licenze, permessi e procedure non necessarie;
- estendere l'utilizzo dell'autocertificazione;
- informatizzare adempimenti e procedure amministrative;
Di recente, poi, è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Interno 21/02/2017 che ha aggiornato ulteriormente la normativa antincendio estendendo l'obbligo di richiedere il CPI anche ad altri edifici ed attività che prima non dovevano farlo.
Quando serve: Attività Soggette all'obbligo
La normativa chiarisce quali sono i casi in cui il certificato prevenzione incendi è obbligatorio e quando non lo è, nello specifico l'elenco delle attività soggette è indicato nell'Allegato 1 al DPR 151/2011, che si compone di una lista delle 80 attività considerate a maggior rischio in caso d'incendio.
Queste attività soggette sono a loro volta divise in 3 categorie (A, B, C) in base a:
- dimensioni;
- settore;
- esistenza di regole tecniche;
- sicurezza pubblica;
per ognuna delle categorie gli adempimenti procedurali sono differenti e commisurati secondo il seguente schema:
Categorie | Descrizione Attività | Adempimenti Procedurali CPI |
---|---|---|
Categoria A | attività con un limitato livello di complessità normate da regola tecnica; (rischio incendio basso) | non è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto; i VVF effettuano sopralluoghi a campione; a seguito di sopralluogo il titolare dell'attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica; |
Categoria B | attività presenti dotate di regola tecnica ma con un maggiore livello di complessità; attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C; (rischio incendio medio) | è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto; i VVF effettuano sopralluoghi a campione; a seguito di sopralluogo il titolare dell'attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica; |
Categoria C | attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica; (rischio incendio alto) | è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto; i VVF effettuano sopralluoghi a campione e rilasciano il CPI; |
In breve, ecco qualche esempio di attività soggette al controllo VVF :
- aziende che producono/depositano/distribuiscono gas, liquidi, solidi combustibili o comburenti;
- aziente che adoperano sostanze esplosive;
- attività con oltre 300 dipendenti;
- edifici con altezza superiore a 24m;
- depositi con superficie superiore a 1000 m2 e materiali superiori a 5000kg;
- impianti termici superiori a 116 kW;
- gruppi elettrogeni superiori a 25 kW;
- officine di saldatura, taglio metalli, verniciatura;
- zuccherifici, tabacchifici;
- falegnamerie, tipografie, eliografie;
- fabbriche tessili, calzaturifici, produzione pelle;
- fabbriche materie plastiche, ceramiche, cementifici;
- cinema, teatri, studi cinematografici;
- impianti sportivi, palestre;
- fiere, campeggi, villaggi turistici;
- scuole e ospedali;
- aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime;
Ricordiamo che l'elenco fornito è esemplificativo e non esaustivo e che ci sono casi in cui anche aziende non presenti nelle 3 categorie, e quindi appartenenti alle attività non soggette hanno comunque l'obbligo di rispettare le norme antincendio in vigore per quanto riguarda progettazione e gestione.
Per maggiori informazioni, di seguito il link con le Attività soggette al controllo VVF presenti all'allegato I.
Attività Soggette VVF
Chi lo deve Richiedere: Procedure e Tempistiche
L'obbligo di richiedere il CPI nelle attività soggette ricade sul titolare che dovrà provvedere a presentare istanza ai Vigili del Fuoco prima di iniziare l'attività lavorativa, chiedendo il controllo di prevenzione incendi, inoltrando la seguente documentazione:
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- asseverazione del tecnico;
- documentazione tecnica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
l Comando verificherà la completezza formale dell'istanza in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta e successivamente, entro 60 giorni, procederà ad effettuare i controlli di rito.
In caso di esito positivo, entro 15 giorni dall'effettuazione della visita tecnica verrà rilasciato il CPI intestato al Titolare.
CPI: Durata, Scadenza, Rinnovo
Di norma il CPI ha una durata quinquennale anche se per alcune attività un termine di 10 anni al termine dei quali bisognerà procedere ad inviare richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Tale operazione va sempre fatta dal Titolare tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio con allegata tutta la documentazione prevista.
Tuttavia a seguito di:
- modifiche strutturali;
- modifiche al processo lavorativo;
- nuova destinazione dei locali;
- variazioni quantitative o qualitative delle sostanze pericolose;
bisognerà provvedere immediatamente al rinnovo.
CPI: costo
Il servizio è a pagamento ai sensi dei seguenti documenti di legge:
- D.M. 2 marzo 2012;
- Tariffario allegato alla Lett. Circ. 13061 del 6 ottobre 2011;
Il costo dei servizi è calcolato con tariffa oraria differente in base al fatto che il servizio necessiti o meno di soprallugo secondo il seguente schema:
- procedimento senza sopralluogo 50 € all'ora;
- procedimento con sopralluogo 54 € all'ora;
Sanzioni per Aziende non in regola
La normativa prevede delle sanzioni applicabili in tutti i casi in cui, a seguito del controllo dei vigili del fuoco, si rilevi la mancata presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo periodico di conformità a antincendio.
Le sanzioni sono:
- arresto fino a 1 anno o ammenda da 258 € a 2.582 €
per il titolare che non richieda il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi (quando si tratta di attività a rischio); - reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 103 € a 516 €
per attestazione o dichiarazione di falso, in relazione alla documentazione o alle certificazioni.
VEDI ANCHE: Valutazione del rischio incendio - cosa dice la normativa