Chi sono gli Addetti alle emergenze e da chi sono designati
Secondo il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008, in ogni azienda devono essere presenti dei particolari lavoratori addetti a gestire le emergenze, qualora si presentino in azienda, e far fronte alla situazione di pericolo derivante da essi.
Ma chi sono questi soggetti? da chi vengono designati? in che numero vengono nominati? possono rifiutare la nomina?
Questo è quello che andremo a spiegare in questo articolo.
Addetti alle emergenze: chi sono?
Gli addetti alle emergenze sono dei lavoratori che vengono incaricati, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.Lgs n. 81/08, di occuparsi di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie gestire le situazioni di emergenza.
Nello specifico essi sono:
- addetti antincendio ed evacuazione;
- addetti al primo soccorso;
Perchè vengono nominati gli addetti alle emergenze di primo soccorso?
In primo luogo devono essere nominati perchè è obbligorio farlo ai sensi della normativa esposta nel Testo Unico per la Sicurezza, che nell'ottica di tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni non può certo sottovalutare l'insorgere di eventuali situazioni di pericolo improvvise o emergenze che richiedano l'intervento di personale dovutamente qualificato.
Riassumendo dunque, essi vengono nominati per occuparsi di:
- prevenzione incendi e lotta antincendio;
- evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;
- salvataggio;
- di primo soccorso;
- gestione dell'emergenza;
Gli addetti alle emergenze da chi sono designati?
I lavoratori che vengono designati quali addetti alla gestione delle emergenze sono nominati dal datore di lavoro o dal dirigente ai fini della sicurezza che li scelgono in virtù dei loro requisiti per i motivi sopra elencati.
La designazione preventiva dei lavoratori avviene tramite un atto di nomina formale che attribuisce ai soggetti scelti le responsabilità e l'autorità necessaria a svolgere al meglio il loro ruolo, tale adempimento cartaceo rientra tra i documenti che è obbligatorio conservare in azienda. Se vi state chiedendo quanti devono essere, vi rispondiamo subito che il Decreto non stabilisce un numero minimo, ma sancisce che debba essere presente una squadra emergenze composta da un numero di membri ragionevolmente proporzionato alle caratteristiche dell'azienda stessa. Una volta nominati, l'elenco degli addetti deve essere pubblicizzato mediante affissione di segnaletica apposita. La nomina tuttavia diventerà effettiva soltanto a termine del percorso di formazione obbligatorio.
I lavoratori incaricati al primo soccorso o alla prevenzione incendi possono rifiutare la designazione?
No, ai sensi dell'articolo 43 comma 3 gli addetti designati non possono rifiutare l'incarico assegnato loro e devono accetterlo obbligatoriamente tranne in presenza di giustificati motivi dovutamente documentati.
Esempi di motivi validi di rifiuto potrebbero essere condizioni di salute inadatte allo svolgimento dell'incarico comprovate dal medico, ma in ogni caso è possibile rifarsi all'art. 18, comma 1, lett. c, che impone al datore di lavoro di affidare tali incarichi tenendo conto:
- delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza;
- delle carenze nella formazione avuta.
Requisiti e Formazione
La formazione, oltre alle capacità personali, è il requisito fondamentale che questi addetti devono avere, in quanto è impensabile che personale non preparato a dovere possa affrontare un'emergenza ed essere responsabile dell'incolumità di altri individui.
Ovviamente i percorsi formativi si differenziano in base alla tipologia di incarico a cui si viene destinati ed hanno il compito di istruire i soggetti su tutte le procedure e i comportamenti da mettere in atto. In ogni caso, in quanto lavoratori, gli addetti alle emergenze sono sottoposti all'obbligo di formazione previsto dall'art. 37 che comprende la Parte generale e la Parte sui Rischi Specifici, di durata variabile in base al livello di rischio aziendale. In conclusione, la formazione obbligatoria per addetto al primo soccorso e alla lotta antincendio, non sostituisce la formazione generale e specifica per lavoratori.